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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1958, n. 1100

Proroga con alcune eccezioni a non oltre il 31 Dicembre 1961 dei dazi e delle norme temporanee stabiliti per l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-1-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;
Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;
Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;
Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951:
Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;
Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;
Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee, apportandovi alcune aggiunte e modificazioni;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846;3 novembre 1954, n. 1077, e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1



Il regime daziario applicato in virtù delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'art. 5, dalla lettera b) alla lettera g), del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, nonché gli altri dazi temporanei e le altre norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa dei dazi di importazione, stabiliti con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e con le successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogati, con le nuove aggiunte e modificazioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed all'allegata tabella, a non oltre il 31 dicembre 1961, salvo quanto disposto nel comma seguente e nel successivo art. 2.
La sospensione dell'applicazione dei dazi doganali di cui al decreto Presidenziale 13 dicembre 1957, n. 1171, concernente i macchinari e le attrezzature per la fabbricazione di prodotti rientranti nelle commesse per la difesa, cessa dall'aver vigore a decorrere dal 1 gennaio 1959. Restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite nei relativi provvedimenti le disposizioni previste nel decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 481, concernente la sospensione daziaria dello zucchero greggio importato a reintegro di zucchero raffinato esportato, e nel decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, modificato con il decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 218, concernente la sospensione daziaria per i macchinari e attrezzature per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali ligniti, di energia elettrica nell'ambito del bacino minerario.