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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1951, n. 1125

Riduzione dei dazi doganali in vigore e nuova aggiunta alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

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Testo in vigore dal:  4-11-1951

Art. 5


Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvata con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, con le successive modificazioni ed aggiunte, si intendono prorogate per tutto il periodo in cui resterà in vigore il presente decreto.
Alle norme stesse sono aggiunte, in relazione alle voci della tariffa doganale qui appresso indicate, le seguenti disposizioni:
a) n. 108-b-1: il contingente di fecola di patate, ammesso al dazio del 25 per cento sul valore in applicazione degli Accordi approvati con legge 5 aprile 1950, n. 295, è elevato, per l'anno 1951, a 155.000 quintali;
b) n. 209-ex a: i panelli di semi di lino, destinati alla alimentazione del bestiame, contenenti in peso più del 7 per cento ma non più del 10 per cento di materie grasse, sono ammessi in esenzione da dazio;
c) n. 362-a-5-alfa: il benzolo puro, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione di plastificanti per resine sintetiche, è ammesso al dazio dell'8 per cento sul valore;
d) n. 394-a: l'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma della nota alla voce 394 della tariffa doganale è sospesa per i prodotti chimici (diversi dallo iodio e dai prodotti organici ed inorganici contenenti iodio allo stato libero o combinato) usati in medicina, presentati in polvere, in cristalli, in pillole, in granelli, in pastiglie, in compresse, in tavolette, in cubetti, in capsule, commisti o non con altre sostanze a scopo di agglomerante, quando siano confezionati come specialita medicinali;
e) n. 412-a-1-ex beta: il nero fumo di gas di antracene è ammesso al dazio del 5 per cento sul valore;
f) n. 570-f-1: è mantenuto in vigore, per la carta da giornali, il dazio del 10 per cento sul valore, convenzionato con l'Accordo approvato con legge 5 aprile 1950, n. 295, e successivamente svincolato;
g) n. 875-ex bex c: nella ghisa ottenuta completamente con carbone di legna da ammettere in esenzione da dazio nel limite di un contingente annuo di 7000 tonnellate, ai sensi dell'Accordo approvato con legge 5 aprile 1950, n. 295, è tollerato un contenuto di fosforo fino al 4 per mille.
Le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), del presente articolo sono subordinate alla osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze.
Ai dazi indicati alle lettere a), c), e), f), è applicabile la riduzione stabilita con l'art. 1 del presente decreto.