stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 649

Modificazioni al regime daziario dei formaggi di qualsiasi specie.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  12-8-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia, e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Ritenuta la necessità di modificare il regime daziario dei formaggi di qualsiasi specie;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesori per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i formaggi di qualsiasi specie (voce della tariffa 31-a-b-c), e i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay per i formaggi, a pasta semidura o dura e per quelli fusi in imballaggi di peso netto fino a 250 grammi, dei tipi samsoe-cheese, steppe-cheese, table-cheese e bread-cheese, rendendosi applicabili per gli stessi prodotti i dazi della tariffa generale.