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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1956, n. 1363

Modifica della gradazione alcoolica minima, stabilita nella nota alla voce ex 200-a, della tariffa doganale per le acquaviti di vino invecchiato da almeno cinque anni, e riduzione del dazio per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1957, n. 11 (in G.U. 15/02/1957, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1957)
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Testo in vigore dal:  17-12-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, modificato con decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1278, con cui fu stabilito il dazio del 50% per le acquaviti di vini invecchiate da almeno cinque anni ed aventi determinate caratteristiche;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la gradazione alcoolica minima di tali acquaviti, e di ridurre il dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Il limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 (voce ex 200-a), già stabilito in misura non inferiore a 42° alcoolici, è ridotto a 40° alcoolici.