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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1953, n. 38

Aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

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Testo in vigore dal:  10-2-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578: 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771 e 24 dicembre 1952, n. 2387, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 19 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951 n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere alcune nuove riduzioni ed esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per affari esteri, per il tesoro e interim per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.