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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1953, n. 731

Modificazioni al regime daziario del bestiame e delle carni.

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Testo in vigore dal:  11-10-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale del bestiame e delle carni;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 luglio 1954, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-h) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6) è stabilito nella misura del 16% del valore, e il dazio previsto per le carni macellate fresche, anche refrigerate o congelate e per le frattaglie commestibili, fresche, anche refrigerate (voci 13 e ex 14) è stabilito nella misura del 18% del valore.