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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1956, n. 482

Modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale ed ai dazi di prodotti siderurgici, sospensione dell'applicazione del dazio sugli oli di semi e riduzione del dazio sui semi oleosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1957)
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Testo in vigore dal:  8-6-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvato con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera
esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;
Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Dal 1 gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956:
a) il dazio doganale sulle ghise allo stato greggio (in lingotti, pani, salmoni o masse), contenenti in peso da 0,3 fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5 fino a 1% inclusi di vanadio (voce ex 875 c) si applica nella misura dell'1% sul valore;
b) il dazio doganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio non legato comune e di acciaio non legato altro, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce ex 891-a-1-2), si applica nella misura del 3% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 45.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
c) il dazio doganale sulla vergella bimetallica formata di rame sul nucleo di acciaio prevalente in peso, detta "Copperweld" (voce ex 885-c-3) si applica nella misura del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.