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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1957, n. 519

Proroga al 31 dicembre 1958 delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale e proroga al 31 dicembre 1957 o al 9 febbraio 1958 del regime doganale di alcuni prodotti siderurgici.

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Testo in vigore dal:  12-7-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951 k, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58, 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649 e 695; 23 dicembre 1954 nn. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, nn. 481 e 482, 12 luglio 1956, nn. 656 e 657 e 18 aprile 1957, nn. 218 e 219, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono altre date di scadenza;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949,
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951,
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 20 giugno 1956, e 17 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956, che approvano il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunità, europea del carbone e dell'acciaio;
Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee, apportandovi alcune aggiunte e modificazioni;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Il regime daziario applicato in virtù delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'art. 5, dalla lettera b) alla lettera g), del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, nonché gli altri dazi temporanei e le altre norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa dei dazi di importazione, stabiliti con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 e con le successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1958, ad eccezione delle disposizioni previste nel decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, numero 1279, e di quelle previste nel decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10 e nel decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363 (art. 2), convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, che restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite in tali provvedimenti, e salvo quanto previsto nel successivo art. 2.