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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1173

Sospensione del dazio sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, attrezzature e loro parti destinati alla costruzione e all'esercizio di detti reattori.

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Testo in vigore dal:  17-12-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Anecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


È sospesa l'applicazione dei dazi di importazione sui reattori nucleari, nonché sui materiali (combustibili, moderatori, refrigeranti, ecc,), sulle apparecchiature, attrezzature e relative parti, per la costruzione e l'esercizio di detti reattori, che non possano essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per studi ed esperimenti o per la produzione di energia o di materiali fissili. - La sospensione daziaria sarà concessa previo accertamento - da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, di intesa con il Ministero dell'industria e commercio - della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.