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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1956, n. 1362

Proroga dal 1 dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 13 febbraio 1957, n. 10 (in G.U. 15/02/1957, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1957)
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Testo in vigore dal:  17-12-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, lettera a), del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, con cui venne sospesa, fino a non oltre il 30 novembre 1956, l'applicazione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per un anno la suindicata agevolazione, perdurando le ragioni che consigliarono a suo tempo di favorire l'impiego dell'olio di semi nell'industria del pesce conservato, in sostituzione dell'olio di oliva, già Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


La sospensione del dazio doganale sugli oli di semi (voce della tariffa doganale ex 139) destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'art. 5, lettera a), del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, è prorogata dal 1 dicembre 1956 al 30 novembre 1957.