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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1951, n. 1125

Riduzione dei dazi doganali in vigore e nuova aggiunta alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

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Testo in vigore dal:  4-11-1951

Art. 2


La riduzione di cui al precedente articolo non si applica:
a) per le merci comprese nei capitoli IX (caffè, tè e spezie);
XXII (bevande, liquidi alcoolici, aceti); XXIV (tabacchi); XLI (pellicce e lavori di pellicceria); LXXI (perle fini, pietre preziose e simili, metalli preziosi e lavori di queste materie, gioielleria falsa); XVI (orologeria);
b) per le merci comprese nella tabella allegata firmata dal Ministro per le finanze, per le quali restano invariati i dazi in vigore.