LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

note: Entrata in vigore della legge: 18-5-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
Ulteriori disposizioni in materia di  semplificazione  dell'attivita'
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di  decisione  e  di
                              controllo 
 
  1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e' sostituito dal seguente: 
"2-bis.  Nella  prima  riunione  della  conferenza  di   servizi   le
amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro  cui
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di  inutile  decorso
del termine l'amministrazione indicente procede ai  sensi  dei  commi
3-bis e 4". 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.
241, e' inserito il seguente: 
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel
corso   della   conferenza,    il    proprio    motivato    dissenso,
l'amministrazione  procedente  puo'  assumere  la  determinazione  di
conclusione  positiva  del  procedimento  dandone  comunicazione   al
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ove   l'amministrazione
procedente o quella dissenziente  sia  una  amministrazione  statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione
ed ai sindaci. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della  regione  o  i
sindaci, previa delibera  del  consiglio  regionale  o  dei  consigli
comunali, entro trenta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione,
possono  disporre  la  sospensione  della   determinazione   inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la  determinazione
e' esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta
giorni, pervenire ad una decisione che tenga conto delle osservazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso  inutilmente  tale
termine, la conferenza e' sciolta." 
  3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
e' sostituito dal seguente: 
"4. Qualora il motivato dissenso alla  conclusione  del  procedimento
sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente  puo'
richiedere, purche' non vi sia stata una  precedente  valutazione  di
impatto ambientale negativa in base alle norme  tecniche  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  dicembre  1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4  del  5  gennaio  1989,  una
determinazione di conclusione  del  procedimento  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri". 
  4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.
241, e' aggiunto il seguente: 
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'  procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o  risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico  prevalente   ovvero   dall'amministrazione   competente   a
concludere il procedimento che cronologicamente  deve  precedere  gli
altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta". 
  5. Dopo l'articolo 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'
inserito il seguente: 
"Art.  14-bis.  -  1.  Il  ricorso  alla  conferenza  di  servizi  e'
obbligatorio  nei  casi  in  cui   l'attivita'   di   programmazione,
progettazione, localizzazione, decisione  o  realizzazione  di  opere
pubbliche o  programmi  operativi  di  importo  iniziale  complessivo
superiore  a  lire  30  miliardi  richieda   l'intervento   di   piu'
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta
o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di  opere  di
interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza  puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al  coordinamento
in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da  qualsiasi
altra amministrazione coinvolta in tale attivita'. 
  2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la  decisione  si
considera adottata se, acquisita anche in sede diversa  ed  anteriore
alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o  le
regioni territorialmente interessate, si  esprimano  a  favore  della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane  i  cui
abitanti,  secondo   i   dati   dell'ultimo   censimento   ufficiale,
costituiscono la maggioranza di  quelli  delle  collettivita'  locali
complessivamente interessate dalla  decisione  stessa  e  comunque  i
rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane
interessate.  Analoga  regola  vale  per   i   rappresentanti   delle
province". 
  6. Dopo l'articolo 14-bis  della  legge  7  agosto  l990,  n.  241,
introdotto  dal  comma  5  del  presente  articolo,  e'  inserito  il
seguente: 
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,  puo'
essere convocata prima o nel corso dell'accertamento  di  conformita'
di cui all'articolo 2 del  predetto  decreto.  Quando  l'accertamento
abbia dato esito positivo, la conferenza  approva  i  progetti  entro
trenta giorni dalla convocazione. 
  2. La conferenza di cui al comma 1 e'  indetta,  per  le  opere  di
interesse statale, dal Provveditore alle opere  pubbliche  competente
per territorio. Allo stesso  organo  compete  l'accertamento  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di
piu' regioni per il quale l'intesa  viene  accertata  dai  competenti
organi del Ministero dei lavori pubblici". 
  7. Dopo l'articolo 14-ter  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
introdotto  dal  comma  6  del  presente  articolo,  e'  inserito  il
seguente: 
"Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali
sia  intervenuta  la  valutazione  di  impatto  ambientale   di   cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni  di
cui agli articoli 14, comma 4,  16,  comma  3,  e  17,  comma  2,  si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro  dell'ambiente
o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la  valutazione  di
impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 
  2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto  ambientale,  il
provvedimento   finale,   adottato   a   conclusione   del   relativo
procedimento,  e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,  unitamente
all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale,  nella
Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione  nazionale.  Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni  in  sede  giurisdizionale  da  parte  dei
soggetti interessati". 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis  dell'articolo  27  della
legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto  dal  comma  8  del  presente
articolo, si  applicano,  in  quanto  compatibili,  agli  accordi  di
programma  ed  ai  patti  territoriali  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi  di  programma
relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati
dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, nonche'  alle  sovvenzioni  globali  di  cui  alla  normativa
comunitaria. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4  dell'articolo
14 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  introdotte  dal  presente
articolo,  si  applicano  anche  alle  altre  conferenze  di  servizi
previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
  12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
e' sostituito dal seguente: 
"5.  La  Commissione  provvede  all'autonoma  gestione  delle   spese
relative al proprio  funzionamento,  nei  limiti  degli  stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a  tale  scopo  nel  bilancio
dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto  al
controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a  disciplinare  la
gestione  delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
contabilita' generale dello Stato, sono  approvate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la predetta Commissione". 
  13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:  "Alle  dipendenze
della Commissione e' posto, altresi', un contingente,  non  superiore
nel primo biennio a diciotto unita', di dipendenti dello Stato  e  di
altre   amministrazioni   pubbliche,   in   posizione   di   comando,
determinato,  su  proposta  della  Commissione,   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro. I dipendenti comandati conservano lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a  carico
di queste ultime". 
  14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge  o   regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di  un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni  di  appartenenza  sono   tenute   ad   adottare   il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta. 
  15.  All'articolo  56,  terzo  comma,   del   testo   unico   delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio  1957,  n.  3,  la  parola:  "sentiti"  e'  sostituita  dalla
seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di  amministrazione"
sono soppresse. 
  16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la
parola: "sentiti" e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole:
"ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse. 
  17. All'articolo 56 del citato testo unico  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto il
seguente comma: 
"In attesa dell'adozione del provvedimento di  comando,  puo'  essere
concessa,   dall'amministrazione   di    appartenenza,    l'immediata
utilizzazione  dell'impiegato   presso   l'amministrazione   che   ha
richiesto il comando". 
  18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste
italiane,  il  personale  dipendente  dell'Ente  stesso  puo'  essere
comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29.  PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  19. COMMA ABROGATO  DAL  D.  LGS.  30  LUGLIO  1999,  N.  303  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2003, N. 343. 
  20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma,  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33,  35
e 194 del regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  nonche'  dagli
articoli 19 e seguenti del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in  materia  di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle
apparecchiature   di   natura   informatica,   anche   destinati   al
funzionamento   di   sistemi   informativi    complessi,    s'intende
ammortizzato  nel  termine  massimo  di  cinque  anni  dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore  d'inventario  s'intende  azzerato,
anche  se  i   beni   stessi   risultino   ancora   suscettibili   di
utilizzazione. 
  21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,  qualora  siano
divenuti inadeguati per la  funzione  a  cui  erano  destinati,  sono
alienati, ove possibile, a cura  del  Provveditorato  generale  dello
Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo  35  del  regio
decreto 23 maggio 1924,  n.  827.  In  caso  di  esito  negativo  del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi  sono
assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche
o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di  lucro  che  ne
abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti,  nel  rispetto  della
vigente normativa in materia di tutela ambientale. 
  22. Le disposizioni di cui all'articolo 12  della  legge  5  luglio
1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale
od equiparato di cui  all'articolo  2,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,
nonche' al personale dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche.
Per  il  personale  delle  magistrature  ordinaria,   amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla  legge  5  luglio
1982, n. 441,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai  rispettivi
organi di governo. 
  23. All'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo  e
vigilanza degli enti pubblici di assistenza e  previdenza,  il  primo
periodo e' sostituito dai seguenti:  "Il  consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza definisce i programmi e individua  le  linee  di  indirizzo
dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori  dipendenti  il
proprio  presidente;  nell'ambito  della   programmazione   generale,
determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di
autoregolamentazione, la propria organizzazione interna,  nonche'  le
modalita' e le strutture con  cui  esercitare  le  proprie  funzioni,
compresa quella di vigilanza,  per  la  quale  puo'  avvalersi  anche
dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, per acquisire i dati  e  gli  elementi  relativi  alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed  economica  gestione
delle risorse; emana le  direttive  di  carattere  generale  relative
all'attivita'  dell'ente;  approva  in  via  definitiva  il  bilancio
preventivo e il conto consuntivo, nonche' i  piani  pluriennali  e  i
criteri generali dei piani di investimento e  disinvestimento,  entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione;
in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e
della previdenza  sociale  provvede  all'approvazione  definitiva.  I
componenti  dell'organo  di  controllo  interno  sono  nominati   dal
presidente dell'ente,  d'intesa  con  il  consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza". 
  24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono sostituiti dai seguenti: 
"1. Gli organi consultivi  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi  obbligatoriamente
richiesti  entro  quarantacinque   giorni   dal   ricevimento   della
richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni  richiedenti  del
termine entro il quale il parere sara' reso. 
  2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie,  e'  in  facolta'  dell'amministrazione  richiedente  di
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  in  caso
di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  4. Nel caso in cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere  interrotto  per
una sola volta e il parere deve  essere  reso  definitivamente  entro
quindici giorni dalla ricezione degli elementi  istruttori  da  parte
delle amministrazioni interessate". 
  25.  Il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  in   via
obbligatoria: 
    a) per l'emanazione  degli  atti  normativi  del  Governo  e  dei
singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; 
    b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente  della
Repubblica; 
    c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o piu' ministri. 
  25-bis. Le disposizioni della  lettera  c)  del  comma  25  non  si
applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che  preveda  il
parere del Consiglio di Stato in via  obbligatoria.  Resta  fermo  il
combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 33 del  testo  unico  delle  leggi  sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26  giugno  1924,  n.
1054. 
  27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il  parere
del Consiglio di Stato e' reso nel termine di  quarantacinque  giorni
dal   ricevimento    della    richiesta;    decorso    il    termine,
l'amministrazione puo' procedere indipendentemente  dall'acquisizione
del parere. Qualora,  per  esigenze  istruttorie,  non  possa  essere
rispettato il termine di cui al presente  comma,  tale  termine  puo'
essere interrotto per una sola volta e il  parere  deve  essere  reso
definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli  elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 
  28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato  per
l'esame degli schemi di atti normativi per  i  quali  il  parere  del
Consiglio di Stato e' prescritto per legge o  e'  comunque  richiesto
dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se  richiesto  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di  atti  normativi
Dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre  reso
in adunanza  generale  per  gli  schemi  di  atti  legislativi  e  di
regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio  di
Stato a causa della loro particolare importanza. 
  29. All'articolo  10  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione   dei   decreti   del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro
atto normativo, i cui articoli risultino di particolare  complessita'
in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del  Consiglio
dei ministri ne  predispone,  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine,  stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario  il  contenuto
di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato  in
una data indicata contestualmente alla pubblicazione  della  legge  o
dell'atto normativo e, comunque,  non  oltre  quindici  giorni  dalla
pubblicazione stessa". 
  30. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 
  31. Sono abrogati gli articoli 1, 2  e  3,  comma  5,  del  decreto
legislativo 13 febbraio 1993, n.  40,  come  modificati  dal  decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonche' gli articoli 45,  46  e
48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  32. I1 controllo di legittimita' sugli  atti  amministrativi  della
regione,  esclusa   ogni   valutazione   di   merito,   si   esercita
esclusivamente   sui   regolamenti,    esclusi    quelli    attinenti
all'autonomia organizzativa,  funzionale  e  contabile  dei  consigli
regionali, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
  33.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  34.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  35.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  36. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di
controllo non  possono  riesaminare  il  provvedimento  sottoposto  a
controllo nel caso di annullamento in  sede  giurisdizionale  di  una
decisione negativa di controllo.(18) 
  38. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  39; COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  40. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  41. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  42. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  43. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  44. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  45. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale,
individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio  1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987,  come
modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17  febbraio  1995,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  98  del  28  aprile  1995,
possono, nei casi previsti dall'articolo  18  della  legge  8  luglio
1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di
competenza delle regioni, delle province e dei comuni. 
  47. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanita'",
sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e  degli  enti
locali, limitatamente agli enti  che  non  versino  nelle  situazioni
strutturalmente  deficitarie  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni"; 
    b) il secondo periodo del comma 10 e'  sostituito  dal  seguente:
"Il divieto non si applica alle regioni,  alle  province  autonome  e
agli enti locali che non  versino  nelle  situazioni  strutturalmente
deficitarie  di  cui  all'articolo  45  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni". 
  48. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
  49. Agli enti locali che abbiano ottenuto,  entro  il  31  dicembre
1996,   l'approvazione   dell'ipotesi   di    bilancio    stabilmente
riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e  al  comma  47
del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo
1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  50. I  comuni  possono  rideterminare  attraverso  accorpamenti  il
numero e  la  localizzazione  delle  sezioni  elettorali,  e  possono
prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici. 
  51. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  52. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  53. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  54. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  55. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  56. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  57. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  58. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  58-bis. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  59. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  1994,  n.
474, e' abrogato. 
  61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, e' abrogato. 
  62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53  del  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il seguente: 
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con
manufatti od opere di  qualsiasi  natura  possono  essere  rimosse  e
demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a
carico del trasgressore". 
  63. Il consiglio comunale puo'  determinare  le  agevolazioni  sino
alla completa esenzione dal pagamento della tassa  per  l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi  gravati  da
canoni concessori non ricognitori. 
  64. Fino all'entrata in vigore delle  nuove  disposizioni  previste
dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero  1),  della  legge  23
dicembre 1996, n.  662,  i  comuni  che  non  abbiano  dichiarato  il
dissesto  e  che  non  versino   nelle   situazioni   strutturalmente
deficitarie  di  cui  all'articolo  45  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504,  e  successive  modificazioni,  possono,  con
proprio  regolamento,  non  applicare  le  tasse  sulle   concessioni
comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.
702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3,
o modificarne le aliquote. 
  65. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311. 
  66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati
nei venti anni successivi alla cessione. 
  67. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  68. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  69. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  70. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  71. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  72. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  73. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  74. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  75. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  76. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  77. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  78. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  78-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  79. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore  dell'amministrazione
dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai  sensi  del
presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o  privati,
nonche' le  somme  derivanti  dall'erogazione  di  prestazioni  o  di
servizi forniti dalla Scuola  stessa  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita'
previsionale  di  base  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno relativa alle spese per il funzionamento  della  Scuola.
Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto  delle  procedure
previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  alle  somme   derivanti   da
prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle  amministrazioni
centrali. 
  80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
  81. In sede di prima  attuazione  e  comunque  non  oltre  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo  provvisorio  al
quale sono iscritti, in  via  transitoria,  i  segretari  comunali  e
provinciali. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6,
comma 10, della presente legge, e di cui al  comma  68  del  presente
articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e  il
presidente   della   provincia   possono   nominare   il   segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di  prima  attuazione
della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento  di
cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
2, decimo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
giugno 1972, n. 749, concernenti  il  divieto  di  trasferimento  per
almeno un  anno  dalla  sede  di  prima  assegnazione  dei  segretari
comunali di qualifica iniziale. (9) 
  82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi'  stabilire  una
disciplina  transitoria  relativa  a  tutti  gli  istituti  necessari
all'attuazione  del  nuovo  ordinamento  dei  segretari  comunali   e
provinciali, nel rispetto delle posizioni  giuridiche  ed  economiche
acquisite dai segretari in servizio alla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge.  Le  norme  transitorie  dovranno,  altresi',
prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
pubbliche amministrazioni dei segretari che  ne  facciano  richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui  al  comma
78, e' consentito ai segretari  in  servizio  di  ruolo  di  chiedere
l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari  che
richiedano l'iscrizione alla  sezione  speciale  sono  mantenuti  nel
ruolo statale e trasferiti presso  altre  pubbliche  amministrazioni,
con  preferenza  per  quelle  statali,  mantenendo   ad   esaurimento
qualifica e  trattamento  economico  pensionabile  in  godimento.  Le
disposizioni di  cui  all'articolo  22,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44,  ed  all'articolo
15 del decreto-legge  24  novembre  1990,  n.  344,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate. 
  83. Sino all'espletamento dei corsi di  formazione  e  reclutamento
l'ammissione all'albo nel grado iniziale e' disposta  in  favore  dei
vincitori e degli idonei dei concorsi in via di  espletamento  ovvero
dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto  per
almeno quattro anni le relative funzioni. 
  84. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  85. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  86. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
  87. Con decreto del Presidente della  Repubblica  da  emanarsi,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni  e
delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  delle
associazioni nazionali delle autonomie  locali,  e'  disciplinata  la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali  e  ai  loro
consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione dei tributi  nonche'
di sanzioni o prestazioni di  natura  pecuniaria  in  forma  diretta,
anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il
sistema bancario e postale. 
  88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti  locali  potranno
altresi' stabilire limiti di esenzione per versamenti e  rimborsi  di
importi valutati di modica entita' e dovuti all'ente interessato. 
  89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
87 sono abrogate tutte  le  disposizioni  che  escludono  o  limitano
l'utilizzazione di sistemi di pagamento  a  favore  delle  regioni  e
degli enti locali diversi dalla carta moneta. 
  90. All'articolo  9  della  legge  24  marzo  1989,  n.  122,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Tali parcheggi possono  essere  realizzati,  ad  uso  esclusivo  dei
residenti, anche nel sottosuolo  di  aree  pertinenziali  esterne  al
fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico,
tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e  compatibilmente
con la tutela dei corpi idrici"; 
    b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite  le
seguenti: "salvo che si tratti di proprieta' non condominiale". 
  91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine,  di
responsabile del procedimento e di diritto di accesso  ai  documenti,
ove non gia' vigenti, sono adottati entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge.  Decorso  tale  termine  il
comitato regionale di controllo nomina un  commissario  per  la  loro
adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della  legge  8
giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7,
comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si  applica  la  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  93. Alla revisione e semplificazione  delle  disposizioni  previste
dalla legge 19 marzo 1980, n. 80,  in  materia  di  disciplina  delle
vendite straordinarie e di liquidazione, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato  con
regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento  di
attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,  n.  242,  si
provvede, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  secondo  i  criteri   e   le   modalita'   previsti
dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  94.   Nell'ambito    dell'ulteriore    semplificazione,    prevista
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  dei  procedimenti
amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965,  n.  575,  19  marzo
1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n.  47,  e  al  decreto  legislativo  8
agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano  le  disposizioni  che
pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese,  societa'
e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che
si intendono abrogate ove gli obblighi da  esse  previsti  non  siano
piu' rilevanti ai fini della lotta alla criminalita' organizzata. 
  95.  L'ordinamento  degli  studi  dei   corsi   universitari,   con
esclusione del dottorato di ricerca, e'  disciplinato  dagli  atenei,
con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge  19
novembre 1990, n. 341, in conformita' a  criteri  generali  definiti,
nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,  sentiti
il Consiglio universitario nazionale e  le  Commissioni  parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  altri
Ministri  interessati,  limitatamente  ai   criteri   relativi   agli
ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero  da  disposizioni  dei
commi da 96 a 119 del  presente  articolo.  Nell'ambito  dei  criteri
generali  di  cui  al  primo   periodo,   al   fine   di   promuovere
l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili
professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi
puo' essere riservata ad attivita'  affini  o  integrative,  comunque
relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti  disciplinari
non  previsti  per  le  attivita'  di  base  o   per   le   attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali  attivita'  possono  essere
organizzate  sotto  forma  di  corsi  di  insegnamento,   laboratori,
esercitazioni,  seminari  o  altre  attivita'   purche'   finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. I
decreti di cui al presente comma determinano altresi': 
    a) con riferimento ai corsi di cui al presente  comma,  accorpati
per aree omogenee, la durata,  anche  eventualmente  comprensiva  del
percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita'  dei  predetti
corsi e dei relativi titoli, gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali  e  della  spendibilita'  a
livello internazionale, nonche' la previsione di nuove  tipologie  di
corsi e di titoli universitari,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a
quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma  1  e  4,  comma  1,
della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  anche  modificando   gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui  al  decreto  legislativo  8
maggio 1998, n. 178, in corrispondenza  di  attivita'  didattiche  di
base,  specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,   di   alta
formazione permanente e ricorrente; 
    b) modalita' e strumenti per  lorientamento  e  per  favorire  la
mobilita' degli studenti, nonche' la piu'  ampia  informazione  sugli
ordinamenti degli studi, anche  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti
informatici e telematici; 
    c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane,  in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al
presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle
disposizioni di cui al  Capo  II  del  Titolo  III  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
  96. Con decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  emanati  sulla  base  di   criteri   di
semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la  revisione
degli ordinamenti di cui al comma 95, e'  altresi'  rideterminata  la
disciplina concernente: 
    a) il riconoscimento delle scuole di cui alla  legge  11  ottobre
1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e  la  valutazione
dei relativi titoli; 
    b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3,  comma
1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione  dei  titoli
da essi rilasciati; 
    c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati  entro
il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo  6  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini
dell'iscrizione al relativo albo professionale; 
    d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo  anche
casi specifici in base ai quali e' consentito  l'accesso  a  studenti
italiani; 
    e) i professori a contratto di cui agli articoli  25  e  100  del
decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,
prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti  scientifici
e professionali dei predetti professori,  di  modalita'  di  impiego,
nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti. 
  97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6,  e  all'articolo  4,
comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati. 
  98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi' norme  per  la
formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle  scuole
in lingua slovena ai fini di adeguarla  alle  particolari  situazioni
linguistiche.  Ai  predetti  fini  le   regioni   Valle   d'Aosta   e
Friuli-Venezia Giulia, nonche' le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica  e  della  pubblica  istruzione,  stipulare
apposite convenzioni con universita' italiane e con quelle dei  Paesi
dell'area linguistica francese, tedesca e slovena.  Tali  convenzioni
disciplinano il rilascio di titoli di studio  universitari  da  parte
delle universita' nonche' le modalita' di  finanziamento.  La  stessa
disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli  2  e  4  della
legge 19 novembre 1990, n. 341. 
  99. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2022, N. 79)). 
  100. Il Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione  sullo
stato degli ordinamenti didattici universitari e  sul  loro  rapporto
con lo sviluppo economico  e  produttivo,  nonche'  con  l'evoluzione
degli indirizzi culturali e professionali. 
  101. In ogni universita' o istituto  di  istruzione  universitaria,
nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al  comma  95,  si
applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di  entrata  in
vigore della presente legge fatta salva la facolta' per  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con  proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario  nazionale  (CUN),
modifiche ai  predetti  ordinamenti  ovvero  l'attivazione  di  corsi
universitari, per i quali non sussistano ordinamenti  didattici  alla
data di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti  nei
piani  di  sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli  strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20,  comma  8,  lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i  quali  sia  stato
comunque acquisito il parere favorevole  del  comitato  regionale  di
coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di  ateneo
disciplinano le modalita' e i  criteri  per  il  passaggio  al  nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli  studenti  iscritti  di
completare i corsi di studio, ovvero di  transitare  ai  nuovi  corsi
previo  riconoscimento,   da   parte   delle   strutture   didattiche
competenti, degli esami sostenuti con esito positivo. 
  102. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2006, N. 18. 
  103. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2006, N. 18. 
  104. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2006, N. 18. 
  105. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2006, N. 18. 
  106. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2006, N. 18. 
  107. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2006, N. 18. 
  108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi
dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al  Parlamento  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.  Le
elezioni per il rinnovo del CUN hanno  luogo  entro  sessanta  giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di elezione. 
  109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del  bilancio  e  dei
principi  di  una  corretta  ed  efficiente  gestione  delle  risorse
economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre  1992,  n.
421, sono regolate dalle universita, per quanto riguarda il personale
tecnico e amministrativo, secondo i propri  ordinamenti.  I  relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito  dai  contratti
collettivi  di  lavoro  e  sono  soggetti  al  procedimento  di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  110. Il contratto di lavoro del  direttore  amministrativo,  scelto
tra dirigenti delle universita', di altre amministrazioni  pubbliche,
ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, e' a  tempo
determinato di durata non superiore a cinque  anni,  rinnovabile.  Si
applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, in quanto compatibile,  e  l'articolo  20  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito  dall'articolo  6
del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui
al comma 1 di detto articolo e' presentata al  rettore  e  da  questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico.  In
prima applicazione  il  contratto  di  lavoro  e'  stipulato  con  il
direttore amministrativo in carica alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge  per  la  durata  determinata   dagli   organi
competenti dell'ateneo. (26) 
  111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico  impiego  sono
integrate, in sede degli accordi di comparto  previsti  dall'articolo
51 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, con le modalita' di cui all'articolo 50  del  medesimo
decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi universitari,
dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea,
dai  dottorati  di  ricerca   e   dai   diplomi   delle   scuole   di
specializzazione, nonche' dagli altri titoli  di  cui  al  comma  95,
lettera a). 
  112.  Fino  al  riordino  della  disciplina  relativa  allo   stato
giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta,  da
parte delle facolta', di eminenti studiosi, non  solo  italiani,  che
occupino analoga posizione  in  universita'  straniere  o  che  siano
insigniti   di   alti   riconoscimenti    scientifici    in    ambito
internazionale.  L'articolo  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  e'  abrogato  dalla  data  di
emanazione del predetto decreto. 
  113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi, sentite  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  per
modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, sulla base dei  seguenti  principi  e  criteri  direttivi:
semplificazione  delle  modalita'  di  svolgimento  del  concorso   e
introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al  concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di
specializzazione istituite nelle universita', sedi delle facolta'  di
giurisprudenza. 
  114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso
alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione
di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto  con
il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica, titolo valutabile ai fini del  compimento  del  relativo
periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto  con  il  Ministro  di
grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini  professionali,  sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle  scuole
di  specializzazione  di  cui  al   comma   113,   anche   prevedendo
l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale  a
magistrati, notai ed avvocati. 
  115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, e' delegato ad  emanare,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,
finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti  superiori  di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
    a) possibilita' di istituire facolta' o  corsi  di  laurea  e  di
diploma in scienze motorie, con  il  concorso  di  altre  facolta'  o
dipartimenti,   indicando    i    settori    scientifico-disciplinari
caratterizzanti; 
    b)  determinazione  delle  procedure  per  l'individuazione   sul
territorio, in modo programmato e tenuto conto  della  localizzazione
degli attuali ISEF, delle sedi delle  facolta'  di  scienze  motorie,
anche  in  deroga   alle   disposizioni   vigenti   in   materia   di
programmazione universitaria; 
    c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante specifiche
convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture  e
del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi  finanziari
dei soggetti promotori degli ISEF predetti; 
    d)  trasformazione  dell'ISEF  statale  di   Roma   in   istituto
universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei romani,  con
il conseguente subentro  in  tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi facenti capo al  medesimo  ISEF  e  con  l'inquadramento  del
personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie; 
    e) mantenimento, ad  esaurimento  e  a  domanda,  delle  funzioni
didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i
docenti non universitari in servizio alla data di entrata  in  vigore
della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF  pareggiati,  i
quali abbiano  svolto  attivita'  di  insegnamento  in  posizione  di
comando, distacco o incarico per almeno un triennio,  con  esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai  fini
della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato; 
    f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra  sede
nei casi diversi dalle convenzioni di  cui  alla  lettera  c),  delle
funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per  il
personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata  in
vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati,  senza  oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
    g) valutazione dei titoli conseguiti  ai  sensi  dell'ordinamento
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,  nonche'
previsione delle modalita' di passaggio dal  medesimo  ordinamento  a
quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma; 
    h) previsione della possibilita', per le  facolta'  universitarie
di cui  al  presente  comma,  di  sottoscrivere  convenzioni  con  il
Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  per  l'attuazione  di
programmi di ricerca scientifica per  corsi  di  aggiornamento  e  di
specializzazione, nonche' per l'uso di strutture e attrezzature. 
  116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti:
"universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda". 
  117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei  Conservatori  di  musica,
degli Istituti  musicali  pareggiati,  degli  Istituti  superiori  di
educazione  fisica,  i  diplomi   conseguiti   presso   le   predette
istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla  scuola
di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2,  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti  le  classi  di
abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno  accesso  in  base
alla  normativa  vigente.  Nell'organizzazione  delle  corrispondenti
attivita' didattiche,  le  universita'  potranno  stipulare  apposite
convenzioni con le predette istituzioni e,  per  quanto  riguarda  in
particolare l'educazione musicale, con le scuole di  didattica  della
musica. 
  118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12  febbraio  1992,  n.
188, e' sostituito dal seguente: 
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito  un  titolo  accademico
austriaco sono ammessi con riserva a  tutti  i  concorsi  banditi  da
amministrazioni pubbliche nonche' agli esami di Stato e  ai  tirocini
pratici  post  lauream  e  sono  iscritti  con  riserva  negli   albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1". 
  119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da  95
a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3,  4,  5  e  7
dell'articolo 3, il comma 3  dell'articolo  4,  i  commi  1,  2  e  3
dell'articolo  9,  l'articolo  10,  ad  eccezione  del  comma  9,   e
l'articolo 14 della legge 19  novembre  1990,  n.  341,  nonche'  gli
articoli 65 e 67 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20,  comma  8,
lettere a), b ) e c), della legge 15 marzo 1997, n.  59,  entrano  in
vigore il quindicesimo giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
  120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'
consentita  l'istituzione  di  una  universita'   non   statale   nel
territorio rispettivamente della  provincia  autonoma  di  Bolzano  e
della regione autonoma della Valle d'Aosta,  promosse  o  gestite  da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni,  al
rilascio di titoli di studio universitari aventi  valore  legale,  e'
concessa con decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica,  previa  intesa  rispettivamente  con  la
provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle
d'Aosta. Tali decreti sono emanati  sentito  altresi'  l'osservatorio
per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni
didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonche'
concernenti l'organico  del  personale  docente,  ricercatore  e  non
docente. Possono essere  attivati,  con  modifica  statutaria,  nuovi
corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti  vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando  i  corsi  vengano
istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e  della  regione
autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato  in  relazione
alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  previa  intesa  rispettivamente  con  la   provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle  d'Aosta,
nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio  previsto  per  le
universita' non statali, nello stato di previsione  della  spesa  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui  al  presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i  regolamenti
didattici, sono esercitate  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente  con
la provincia autonoma di Bolzano e  con  la  regione  autonoma  della
Valle d'Aosta. 
  121.  Ai  sensi  dell'articolo  17  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla provincia autonoma di Bolzano
la potesta' di emanare norme legislative in materia di  finanziamento
all'ateneo di cui al comma  120  e  di  edilizia  universitaria,  ivi
comprese la  scelta  delle  aree  e  l'acquisizione,  anche  mediante
esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione  delle
predette  norme  la  provincia  esercitera'  le   relative   funzioni
amministrative.  Con  riferimento   all'attribuzione   alla   regione
autonoma della Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia
di cui al presente comma si procedera', successivamente al decreto di
autorizzazione di  cui  al  comma  120,  secondo  periodo,  ai  sensi
dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale  per  la  Valle  d'Aosta,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e
successive modificazioni. 
  122. L'universita' degli studi di Trento e gli  atenei  di  cui  al
comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione  scientifica  con
le universita' e con i centri di ricerca  degli  altri  Stati  ed  in
particolare degli Stati membri dell'Unione europea  per  le  esigenze
sia della  ricerca  scientifica  che  dell'insegnamento.  I  relativi
accordi di collaborazione possono  prevedere  l'esecuzione  di  corsi
integrati di studio sia presso entrambe le  universita',  sia  presso
una di esse, nonche' programmi  di  ricerca  congiunti.  Le  medesime
universita' riconoscono la validita' dei corsi seguiti  ovvero  delle
parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita'
e istituzioni  universitarie  estere,  nonche'  i  titoli  accademici
conseguiti al termine dei corsi integrati. 
  123. Gli accordi  di  collaborazione  cui  al  comma  122,  qualora
abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e  di
dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica  entro  trenta  giorni  dalla
loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni
dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la
legge, con obblighi internazionali  dello  Stato  italiano  o  con  i
criteri contenuti nei  decreti  di  cui  al  comma  95,  gli  accordi
medesimi divengono esecutivi. 
  124. Si applicano all'ateneo di cui  al  comma  120  istituito  sul
territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui
agli articoli 170 e 332 del testo unico delle  leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592,  e
successive modificazioni ed integrazioni, con  esclusivo  riferimento
ai gradi  e  ai  titoli  accademici  rilasciati  nei  Paesi  aderenti
all'Unione europea la cui equipollenza e' direttamente  riconosciuta,
senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra
la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro  dell'Unione  europea,
anche  qualora  nel   predetto   ateneo   non   siano   attivate   le
corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi  scambi  di  note
prevedano,  per  l'equipollenza  di  alcuni  titoli  e  gradi,  esami
integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo
unico approvato con regio decreto n. 1592  del  1933  e'  subordinata
all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei  corsi
universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 
  125. I competenti organi dell'universita'  degli  studi  di  Trento
possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato
ovvero  di  ricercatore,  per  chiamata  diretta,  di  studiosi   che
rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe  a  quelle
anzidette e previste dall'ordinamento universitario  italiano,  nella
misura massima, per l'universita' di Trento,  del  trenta  per  cento
delle rispettive dotazioni organiche previste  per  ciascun  tipo  di
qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente comma si  applica
anche, nella misura  massima  rispettivamente  del  cinquanta  e  del
settanta per cento, all'universita' istituita  nel  territorio  della
regione autonoma della Valle d'Aosta  e  all'ateneo  istituito  nella
provincia  autonoma  di   Bolzano;   tali   misure   possono   essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica. 
  126. L'universita' degli studi di Trento e gli  atenei  di  cui  al
comma 120 possono istituire la facolta' di scienza della  formazione.
L'attivazione  del  corso  di  laurea  in  scienze  della  formazione
primaria e' subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio
ordinari  triennali  e  quadriennali  rispettivamente  della   scuola
magistrale e degli istituti magistrali. 
  127. In sede di prima applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 95, lettera c), al fine  di  favorire  la  realizzazione  degli
accordi di collaborazione internazionale dell'universita' di  Trento,
volti al conferimento del titolo di dottore di  ricerca,  nell'ambito
di programmi dell'Unione europea, il medesimo  titolo  e'  rilasciato
dalla  universita'  di  cui  al  presente  comma,  limitatamente   ai
dottorati di cui e' sede amministrativa. In tali casi la  commissione
di valutazione delle tesi di dottorato, di cui  all'articolo  73  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  e'
sostituita da una  commissione  nominata  dal  rettore,  composta  da
cinque esperti del settore, di cui almeno due professori  ordinari  e
un professore associato. Almeno due componenti della commissione  non
devono appartenere alla predetta universita'. 
  128. La provincia  autonoma  di  Trento  puo'  disporre  con  leggi
provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1972,  n.  670,  la  concessione  di  contributi   a   favore
dell'universita' degli studi di Trento per lo sviluppo della  ricerca
scientifica e per l'attuazione  di  specifici  programmi  e  progetti
formativi. 
  129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto  1982,
n. 590, la parola: "contestualmente" e'  sostituita  dalle  seguenti:
"in correlazione". 
  130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8  della  legge  2
gennaio 1997, n. 2, e' sostituito  dai  seguenti:  "Il  collegio  dei
revisori e' composto da cinque revisori ufficiali dei conti  nominati
d'intesa tra i Presidenti delle due Camere,  all'inizio  di  ciascuna
legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili. Il mandato dei membri del collegio non e' rinnovabile". 
  131. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 62. 
  132. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. 
  133. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. 
  133-bis. Con regolamento da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono disciplinate le procedure  per  la  autorizzazione
alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione  degli
accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico  limitato
delle  citta'  ai  fini  dell'accertamento  delle  violazioni   delle
disposizioni in tema di limitazione del traffico  veicolare  e  della
irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso  regolamento  sono
individuate le  finalita'  perseguibili  nella  rilevazione  e  nella
utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti che  possono
accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti. 
  134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la
parola: "portano" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "possono,  previa
deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare". 
  135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo  5  della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il  Ministero  della
difesa  provvede  il  rappresentante  del  Governo   competente   per
territorio. 
  136. In attesa della nuova disciplina  in  materia  di  ordinamento
degli enti locali e degli istituti  di  partecipazione  popolare,  e'
consentito   il   contemporaneo   svolgimento   delle   consultazioni
referendarie comunali  con  i  referendum  abrogativi  nazionali  che
dovranno  svolgersi  nella  primavera  del  1997.  Al  fine  di  dare
attuazione a tale disposizione, si applicano le norme  relative  alle
consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che  verranno
stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo
stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese
tra gli enti interessati, in ragione del  numero  dei  referendum  di
competenza di ciascun ente. 
  137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. 
  138. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Dato a Roma, addi' 15 maggio 1997 
 
                              SCALFARO 
 
                         PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali 
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno 
 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 convertito con modificazioni dalla L.
25 marzo 1999, n. 75 ha disposto (con l'art.  2,  comma  2)  che  "Il
comma 81 dell'articolo 17 della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  si
interpreta  nel  senso  che  i  segretari  in   carica   al   momento
dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica  4
dicembre 1997, n. 465, si intendono confermati  nell'incarico  se  il
sindaco  o  il  presidente  della  provincia  non  ha   attivato   il
procedimento di nomina del nuovo  segretario  nei  termini  stabiliti
dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione  del  procedimento  di
nomina non richiede un provvedimento di non  conferma  o  revoca  del
segretario in carica, che continua ad  esercitare  le  funzioni  fino
alla nomina del nuovo segretario." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma
1, lettera kk) che l'art. 17, comma 37 e' abrogato  "nella  parte  in
cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 2, comma 13,
lettera b)) che a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  delle
modifiche statutarie, adottate  dall'ateneo  ai  sensi  del  suddetto
articolo, perde efficacia nei confronti dello stesso  l'articolo  17,
comma 110, della presente legge.