LEGGE 19 novembre 1990, n. 341

Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 8/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2007)
Testo in vigore dal: 1-9-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                     Diploma di specializzazione 
  1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due
anni  finalizzato  alla  formazione   di   specialisti   in   settori
professionali determinati, presso le scuole  di  specializzazione  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 
  2. Con una  specifica  scuola  di  specializzazione  articolata  in
indirizzi,  cui  contribuiscono  le  facolta'   ed   i   dipartimenti
interessati, ed in particolare le attuali facolta' di  magistero,  le
universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di
tirocinio  didattico,  degli  insegnanti  delle  scuole   secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per
il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato  ed  abilita
all'insegnamento per  le  aree  disciplinari  cui  si  riferiscono  i
relativi diplomi di laurea. I  diplomi  rilasciati  dalla  scuola  di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. 
((2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma  8
)). 
  3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127. 
  4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al 
comma 3 o con altro decreto adottato con le  medesime  modalita',  di
concerto altresi' con i Ministri di  grazia  e  giustizia  e  per  la
funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione  di
cui al comma 2 che in relazione  a  specifici  profili  professionali
danno titolo alla  partecipazione  agli  esami  di  abilitazione  per
l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo  per
l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.