LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56

Ordinamento della professione di psicologo.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal: 23-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
             (Esercizio dell'attivita' psicoterapeutica) 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica  e'  subordinato  ad
una  specifica  formazione  professionale,  da  acquisirsi,  dopo  il
conseguimento della laurea in psicologia o in medicina  e  chirurgia,
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che  prevedano
adeguata formazione e  addestramento  in  psicoterapia,  attivati  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162,  presso  scuole  di  specializzazione  universitaria  o   presso
istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui  all'art.  3
del citato decreto del Presidente della Repubblica. 
  2. Agli psicoterapeuti non medici e'  vietato  ogni  intervento  di
competenza esclusiva della professione medica. 
  3. Previo consenso del paziente,  lo  psicoterapeuta  e  il  medico
curante sono tenutialla reciproca informazione.((2)) 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 29 dicembre 2000, n. 401 ha disposto (con l'art. 2, comma  3)
che "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto,  ai
sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come
equipollente al diploma rilasciato  dalle  corrispondenti  scuole  di
specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai  fini
dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la  disciplina
di  psicologia  e  di  medico  o  psicologo  per  la  disciplina   di
psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per  i  due
profili professionali."