LEGGE 24 marzo 1989, n. 122

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

note: Entrata in vigore della legge: entrata in vigore delle norme contenute nei titoli I, II, III e V: 7/4/1989; entrata in vigore delle norme contenute del titolo IV: 1/6/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
 
  1. I proprietari di  immobili  possono  realizzare  nel  sottosuolo
degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno  dei  fabbricati
parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari,
anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti  edilizi
vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad  uso  esclusivo
dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne  al
fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico,
tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e  compatibilmente
con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i  vincoli
previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed
i poteri attribuiti dalla medesima legislazione  alle  regioni  e  ai
Ministeri dell'ambiente e per  i  beni  culturali  ed  ambientali  da
esercitare motivatamente  nel  termine  di  90  giorni.  I  parcheggi
stessi, ove i piani urbani del  traffico  non  siano  stati  redatti,
potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di
cui al periodo precedente. 
  2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1
e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio attivita')). 
  3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi
di cui al comma 1 sono approvate salvo che si  tratti  di  proprieta'
non condominiale dalla  assemblea  del  condominio,  in  prima  o  in
seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136,
secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto  disposto  dagli
articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. 
  4. I comuni, previa determinazione  dei  criteri  di  cessione  del
diritto di superficie e su richiesta dei  privati  interessati  o  di
imprese di costruzione  o  di  societa'  anche  cooperative,  possono
prevedere,  nell'ambito  del  programma  urbano  dei  parcheggi,   la
realizzazione di parcheggi da  destinare  a  pertinenza  di  immobili
privati  su  aree  comunali  o  nel  sottosuolo  delle  stesse.  Tale
disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o gia'
avviati. La costituzione del diritto  di  superficie  e'  subordinata
alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti: 
    a) la durata della concessione del diritto di superficie  per  un
periodo non superiore a novanta anni; 
    b)    il    dimensionamento    dell'opera     ed     il     piano
economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; 
    c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva,  la  messa  a
disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori; 
    d) i tempi  e  le  modalita'  per  la  verifica  dello  stato  di
attuazione  nonche'  le   sanzioni   previste   per   gli   eventuali
inadempimenti. 
  5. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  41-sexies,  della
legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,  e
l'immodificabilita'  dell'esclusiva  destinazione  a  parcheggio,  la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1  puo'  essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei  successivi  atti  convenzionali,
solo  con  contestuale  destinazione  del  parcheggio  trasferito   a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello  stesso  comune.  I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono  essere  ceduti
separatamente dall'unita'  immobiliare  alla  quale  sono  legati  da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli  ,  ad
eccezione  di  espressa  previsione   contenuta   nella   convenzione
stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato
l'atto di cessione. 
  6. Le opere e gli interventi di cui ai  precedenti  commi  1  e  4,
nonche' gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da
enti o imprese  di  assicurazione  sono  equiparati,  ai  fini  della
copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli
32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.