LEGGE 7 marzo 1986, n. 65

Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
Funzioni di polizia giudiziaria, di  polizia  stradale,  di  pubblica
                              sicurezza 
 
  1.  Il  personale  che  svolge  servizio  di  polizia   municipale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni, esercita anche: 
    a) funzioni di polizia giudiziaria,  rivestendo  a  tal  fine  la
qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o
di ufficiale di polizia giudiziaria,  riferita  ai  responsabili  del
servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al  controllo,
ai sensi dell'articolo 221, terzo  comma,  del  codice  di  procedura
penale; 
    b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo  137  del
testo unico delle norme sulla  circolazione  stradale  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; 
    c)  funzioni  ausiliarie   di   pubblica   sicurezza   ai   sensi
dell'articolo 3 della presente legge. 
  2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale,  previa
comunicazione  del  sindaco,  la  qualita'  di  agente  di   pubblica
sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godimento dei diritti civili e politici; 
    b) non aver subito condanna a  pena  detentiva  per  delitto  non
colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
    c) non essere stato  espulso  dalle  Forze  armate  o  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 
  3. Il prefetto, sentito  il  sindaco,  dichiara  la  perdita  della
qualita' di agente di pubblica sicurezza  qualora  accerti  il  venir
meno di alcuno dei suddetti requisiti. 
  4. Nell'esercizio delle  funzioni  di  agente  e  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza,  il  personale
di  cui  sopra,   messo   a   disposizione   dal   sindaco,   dipende
operativamente dalla competente autorita' giudiziaria o  di  pubblica
sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette  autorita'  e
il sindaco. 
  5. Gli addetti al  servizio  di  polizia  municipale  ai  quali  e'
conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza possono, previa
deliberazione in tal senso del  consiglio  comunale,  portare,  senza
licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione  al  tipo
di servizio nei termini e nelle  modalita'  previsti  dai  rispettivi
regolamenti,  anche   fuori   dal   servizio,   purche'   nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo
4. Tali modalita'  e  casi  sono  stabiliti,  in  via  generale,  con
apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita  l'Associazione  nazionale   dei   comuni   d'Italia.   Detto
regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero  delle  armi  in
dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro
uso. ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma  1)
che "L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo  1986,
n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia
municipale ai quali e' conferita la qualifica di agente  di  pubblica
sicurezza possono portare, senza licenza,  le  armi  di  cui  possono
essere dotati in relazione al tipo di servizio nei  termini  e  nelle
modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, nonche'  nei  casi  di
operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei  singoli  durante  il
servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di  appartenenza
esclusivamente  in  caso  di   necessita'   dovuto   alla   flagranza
dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza".