LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
                       (Attivita' consultiva) 
 
  1. Gli organi consultivi delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi  obbligatoriamente
richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora
siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a  dare  immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine  entro  il
quale il parere sara' reso, che comunque non puo'  superare  i  venti
giorni dal ricevimento della richiesta. 
  2. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)). In caso di
decorrenza del termine senza  che  sia  stato  comunicato  il  parere
((...)) o senza  che  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie, l'amministrazione richiedente procede  indipendentemente
dall'espressione del parere. Salvo il caso di  omessa  richiesta  del
parere, il responsabile del procedimento non puo' essere  chiamato  a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata  espressione
dei pareri di cui al presente comma. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  in  caso
di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  4. Nel caso in cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie, i termini di cui al comma 1  possono  essere  interrotti
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
quindici giorni dalla ricezione degli elementi  istruttori  da  parte
delle amministrazioni interessate. 
  5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. 
  6. Gli organi consultivi dello  Stato  predispongono  procedure  di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 
  6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni.