LEGGE 14 agosto 1982, n. 590

Istituzione di nuove universita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1998)
Testo in vigore dal: 18-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 44.
                           (Finanziamento)

  Per  il finanziamento degli oneri di funzionamento, all'Universita'
degli studi di Trento e' devoluta annualmente una somma da iscriversi
in apposito capitolo del bilancio dello Stato.
  Il  relativo  stanziamento sara' stabilito annualmente d'intesa fra
il Governo, il presidente della Giunta provinciale, il presidente del
consiglio  di  amministrazione  e  il  rettore  dell'Universita' ((in
correlazione))  alla  determinazione  della  quota  di  finanziamento
spettante alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 78
del  testo  unificato  delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto
Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670.  Nel  definire tale stanziamento sara' tenuto
conto,  in  base ai parametri della popolazione e del territorio e in
rapporto  al numero delle facolta' e dei corsi di laurea, delle spese
generali  sostenute  dallo  Stato per il finanziamento delle restanti
universita' statali.
  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato a provvedere, con proprio
decreto,  all'eventuale  integrazione  dello  stanziamento  di cui al
primo   comma  del  presente  articolo,  in  relazione  all'ammontare
determinato ai sensi del precedente comma.
  Qualora  la  determinazione  dello  stanziamento  di cui al secondo
comma  del  presente  articolo  non sia avvenuta prima dell'esercizio
finanziario di riferimento, il versamento del finanziamento di cui al
precedente  comma  sara'  disposto  sulla base del 90 per cento dello
stanziamento dell'anno precedente.
  Il  controllo  sulla  gestione  e'  esercitato  da  un  collegio di
revisori  dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione  e  composto  di  tre  membri,  di  cui uno, designato dal
Ministro  del  tesoro,  che  ne assume la presidenza, e gli altri due
designati  rispettivamente  dal  Ministro della pubblica istruzione e
dalla Provincia autonoma di Trento.