DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 1993, n. 470

Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1994)
Testo in vigore dal: 9-12-1993
                               Art. 6.
  1. L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). -
1.  I  dirigenti  generali  ed  i  dirigenti  sono  responsabili  del
risultato  dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti,
della realizzazione dei programmi e dei  progetti  loro  affidati  in
relazione  agli  obiettivi  dei  rendimenti  e  dei  risultati  della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i
dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
  2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove  gia'  non  esistano,  sono
istituiti  servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con
il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei  costi
e  dei  rendimenti,  la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed
economica gestione delle risorse  pubbliche,  l'imparzialita'  ed  il
buon   andamento  dell'azione  amministrativa.  I  servizi  o  nuclei
determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi  di
vertice, i parametri di riferimento del controllo.
  3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e
rispondono  esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi
e' attribuito, nell'ambito  delle  dotazioni  organiche  vigenti,  un
apposito  contingente  di  personale.  Puo'  essere  utilizzato anche
personale gia' collocato  fuori  ruolo.  Per  motivate  esigenze,  le
amministrazioni  pubbliche  possono  altresi' avvalersi di consulenti
esterni, esperti in  tecniche  di  valutazione  e  nel  controllo  di
gestione.
  4.  I  nuclei  di  valutazione,  ove  istituiti,  sono  composti da
dirigenti generali e da esperti anche esterni  alle  amministrazioni.
In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo'
stipulare,   anche   cumulativamente   per   piu',   amministrazioni,
convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati  particolarmente
qualificati.
  5.  I  servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e
possono richiedere,  oralmente  o  per  iscritto,  informazioni  agli
uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro
attivita'  agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche  riferiscono
altresi' ai comitati di cui al comma 6.
  6.  I  comitati  provinciali  delle  pubbliche  amministrazioni e i
comitati metropolitani di cui all'articolo 18  del  decreto-legge  24
novembre  1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  10  giugno  1992,  si  avvalgono  degli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
  7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si  provvede  con
regolamenti  delle  singole  amministrazioni  da  emanarsi entro il 1
febbraio 1994.  E'  consentito  avvalersi,  sulla  base  di  apposite
convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni.
  8.   Per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per  le
amministrazioni che esercitano competenze  in  materia  di  difesa  e
sicurezza  dello  Stato,  di polizia e di giustizia, le operazioni di
cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per  i  dirigenti  e  dal
Consiglio  dei  Ministri  per  i  dirigenti  generali. I termini e le
modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da
parte del Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
stabiliti  rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto
del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  9. L'inosservanza delle direttive  e  i  risultati  negativi  della
gestione   finanziaria   tecnica   e  amministrativa  comportano,  in
contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima
di  un  anno,  con  conseguente  perdita  del  trattamento  economico
accessorio  connesso  alle  funzioni.  Per le amministrazioni statali
tale  provvedimento  e'  adottato  dal  Ministro  ove  si  tratti  di
dirigenti  e  dal  Consiglio  dei Ministri ove si tratti di dirigenti
generali.  Nelle  altre  amministrazioni,   provvedono   gli   organi
amministrativi   di   vertice.   Per   effetto   del  collocamento  a
disposizione non si  puo'  procedere  a  nuove  nomine  a  qualifiche
dirigenziali.  In  caso  di  responsabilita'  particolarmente grave o
reiterata, nei confronti dei dirigenti generali  o  equiparati,  puo'
essere  disposto  - in contraddittorio - il collocamento a riposo per
ragioni di servizio,  anche  se  non  sia  mai  stato  in  precedenza
disposto  il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti
si applicano le disposizioni del codice civile.
   10.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti   in   materia   di
responsabilita'    penale,    civile    amministrativo-contabile    e
disciplinare  previste  per  i   dipendenti   delle   amministrazioni
pubbliche.
  11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale
delle  qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".