LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 2. 
              (Attribuzioni del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Il Consiglio dei ministri determina  la  politica  generale  del
Governo e, ai fini  dell'attuazione  di  essa,  l'indirizzo  generale
dell'azione  amministrativa;  delibera  altresi'  su  ogni  questione
relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto  fiduciario  con
le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. 
  2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  porre  la  questione  di
fiducia dinanzi alle Camere. 
  3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: 
    a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni
programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede  la  fiducia
del Parlamento; 
    b) i disegni di legge e le proposte  di  ritiro  dei  disegni  di
legge gia' presentati al Parlamento; 
    c) i decreti aventi valore o forma di legge e  i  regolamenti  da
emanare con decreto del Presidente della Repubblica; 
    d) gli atti di sua competenza previsti  dall'articolo  127  della
Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle  leggi
regionali e delle provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  salvo
quanto stabilito dagli statuti speciali per la  regione  siciliana  e
per la regione Valle d'Aosta; (5) 
    e) le direttive da impartire tramite il commissario  del  Governo
per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate  alle  regioni
che sono tenute ad osservarle; 
    f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il
compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale,
in caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio  delle
funzioni delegate, qualora tali attivita' comportino  adempimenti  da
svolgersi entro i termini perentori previsti della legge o risultanti
dalla natura degli interventi; 
    g) le proposte  di  sollevare  conflitti  di  attribuzione  o  di
resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni
e delle provincie autonome; 
    h) le linee di indirizzo in tema  di  politica  internazionale  e
comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali,
comunque denominati, di natura politica o militare; 
    i) gli atti concernenti i rapporti  tra  lo  Stato  e  la  Chiesa
cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione; 
    l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della
Costituzione; 
    m) i provvedimenti da emanare con decreto  del  Presidente  della
Repubblica previo parere del  Consiglio  di  Stato,  se  il  ministro
competente non intende conformarsi a tale parere; 
    n) la richiesta motivata di registrazione della Corte  dei  conti
ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    o)  le  proposte  motivate  per  lo  scioglimento  dei   consigli
regionali; 
    p) le determinazioni concernenti l'annullamento  straordinario  a
tutela  dell'unita'  dell'ordinamento,  degli   atti   amministrativi
illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di
annullamento di atti amministrativi delle regioni  e  delle  province
autonome, anche  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali; (1) 
    q) gli altri provvedimenti  per  i  quali  sia  prescritta  o  il
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ritenga   opportuna   la
deliberazione consiliare. 
  ((4. L'individuazione degli atti da sottoporre  alla  deliberazione
del  Consiglio  dei  Ministri  e'  tassativa,  anche   agli   effetti
dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte costituzionale con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 229  (in
G.U. 1a  s.s.  26/04/1989,  n.  17)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del terzo comma,  lettera  p)  del  presente  articolo
"nella parte in cui prevede l'adozione da  parte  del  Consiglio  dei
ministri    delle    determinazioni    concernenti     l'annullamento
straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle  Regioni  e
delle Province autonome". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  10  -  14
dicembre 1998, n. 408  (in  G.U.  1a  s.s.  16/12/1998,  n.  50),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  comma  5,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.  59  (che  ha  abrogato  le
parole  "gli  atti  di  indirizzo  e   coordinamento   dell'attivita'
amministrativa delle  regioni  e,  nel  rispetto  delle  disposizioni
statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano" dell'articolo 2, comma 3,  lettera  d),
della presente legge).