REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 23-11-1923
 
                              Art. 81. 
 
 
  I funzionari amministrativi, incaricati di assumere  impegni  e  di
disporre pagamenti, i capi  delle  ragionerie  delle  amministrazioni
centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte  aperture
di  credito  debbono  rispondere  dei   danni   che   derivino   alla
amministrazione per loro colpa  o  negligenza  o  per  l'inosservanza
degli obblighi loro demandati nello esercizio delle funzioni ad  essi
attribuite. 
 
  La responsabilita' dei funzionari predetti non  cessa  per  effetto
della registrazione o dell'applicazione  del  visto  da  parte  della
Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa. 
 
  Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli  e  ogni
altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente
responsabili dell'esattezza della  liquidazione  delle  spese  e  dei
relativi  ordini  di  pagamento,  come  pure  della  regolarita'  dei
documenti e degli atti presentati dai creditori. 
 
  Gli ufficiali pubblici stipendiati  dallo  Stato,  compresi  quelli
dell'ordine giudiziario, e specialmente quelli a cui e'  commesso  il
riscontro e la verificazione delle  casse  e  dei  magazzini  debbono
rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti
dallo Stato.