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REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal: 23-11-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I beni immobili dello Stato, tanto  pubblici,  quanto  posseduti  a
titolo di privata proprieta', sono amministrati a cura del  ministero
delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. 
 
  I beni immobili assegnati ad un  servizio  governativo  s'intendono
concessi in uso gratuito al ministero da cui il  servizio  dipende  e
sono  da  esso  amministrati.  Tosto  che  cessi  tale  uso   passano
all'amministrazione delle finanze. 
 
  Ciascun ministero  provvede  all'amministrazione  dei  beni  mobili
assegnati ad uso proprio o di servizi da esso  dipendenti,  salve  le
disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.