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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 14

Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1989)
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Testo in vigore dal:  20-2-1987

Art. 6

1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, è consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi già iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilità di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali.
2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneità.
3. L'attività delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine può avvalersi delle Università.
4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi è riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia

SCALFARO, Ministro dell'interno

GORIA, Ministro del tesoro

DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1987

Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 14