DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 383

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2019)
Testo in vigore dal: 18-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Localizzazione  delle  opere  di  interesse  statale  difformi  dagli
     strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa 
 
  1. Qualora l'accertamento di conformita' di cui all'articolo 2  del
presente regolamento, dia esito  negativo,  oppure  l'intesa  tra  lo
Stato e la regione interessata non si  perfezioni  entro  il  termine
stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ((ai sensi degli
articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto  1990,  n.  241)).
Alla  conferenza  di  servizi  partecipano  la  regione   e,   previa
deliberazione degli organi rappresentativi,  il  comune  o  i  comuni
interessati, nonche' le altre amministrazioni dello Stato e gli  enti
comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o  a  rilasciare  pareri,
autorizzazioni,  approvazioni,  nulla  osta,  previsti  dalle   leggi
statali e regionali. 
  2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, n. 55)). 
  3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, n. 55)). 
  4.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, n. 55)). 
  5.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, n. 55)).