DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1990, n. 44

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
Testo in vigore dal: 18-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
                      Disposizioni particolari 
  1.  Nei  confronti  del  personale  degli   uffici   notificazioni,
esecuzioni e protesti dipendente dal Ministero di grazia e giustizia,
nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 55 del decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.  266,  la  negoziazione
decentrata si riferisce in particolare all'organizzazione del  lavoro
nelle sue diverse articolazioni,  anche  con  riferimento  al  regime
degli orari di lavoro, che garantisca, comunque, lo svolgimento delle
attivita' finalizzate all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)). 
  3. I criteri e le modalita' di attuazione degli avvicendamenti  del
personale  del  Ministero  degli  affari  esteri,  appartenente  alle
qualifiche funzionali, tra l'amministrazione centrale  e  gli  uffici
all'estero e tra gli uffici all'estero e viceversa sono stabiliti con
accordi decentrati secondo le norme a tale ultimo fine  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio  1987,  n.  266,  da
concludersi a livello centrale del Ministero degli affari esteri, nel
rispetto della normativa vigente in materia. 
 4. Restano ferme  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  lavoro
straordinario, fatto salvo il disposto del comma 6 dell'art.  49  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  maggio  1987,  n.  266,
limitatamente agli importi  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  2
dell'art. 6.