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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1990, n. 44

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal:  7-3-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale dei Ministeri, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2 maggio 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto ministeri;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 ottobre 1989, con la quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto "Ministeri" di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 26 settembre 1989 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 2 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/Funzione pubblica/Ministeri, CISL/Funzione pubblica/FILS, UIL/statali, CONFSAL/UNSA, Unione nazionale segretari comunali e provinciali e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 settembre 1989 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Si trascrive il testo dell'art. 12 di detta legge:
"Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti in particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7.
La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 68/1986 concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93:
"Art. 2 (Comparto del personale dipendente dai Ministeri). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende:
il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto;
il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della citata legge n. 93/1983:
"Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini".
- La legge n. 312/1980 concernente il "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", è stata pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980.
- Il D.P.R. n. 268/1976, recante "Disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dei Ministeri", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale" n. 131 del 19 maggio 1976.
- Il D.P.R. n. 508/1981, concernente l'attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo ai segretari comunali e provinciali, è stato pubbblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 12 settembre 1981.
- Il D.P.R. n. 310/1981, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 giugno 1981.
- Il D.P.R. n. 344/1983, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983.
- Il D.P.R. n. 531/1984, contenente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 1› settembre 1984.
- Il D.P.R. n. 266/1987, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987.
- Il D.P.R. n. 494/1987, concernente "Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1987.
- Il comma 1, lettera e), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 aprile 1989 è riportato in nota all'art. 2.
- Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 93/1983:
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 68/1986 è riportato in nota alle premesse.