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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27), con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 7 gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 2 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CISAS, USPPI, le Organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e l'Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 9 marzo 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'ipotesi di accordo sottoscritta il 7 gennaio 1987 ed il successivo accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1987, si applicano al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 2.
Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è il seguente:
"Art. 2. (Comparto del personale dipendente dai Ministeri). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende:
il personale di cui al titolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto;
il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312".