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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 55

Applicabilità dell'accordo a speciali categorie di personale
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale del ruolo dei segretari comunali, al personale degli uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, nonché al personale di cittadinanza italiana assunto con contratto regolato dalla legge italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, se non in contrasto con le esigenze funzionali disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
2. Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio in provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ed al personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, cui si applicano, altresì, le disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 55, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riguarda l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Note all'art. 55, comma 2:
- Si trascrivono i testi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego):
"Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione e per carriera, comunque denominate, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo.
I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo tale data, sono coperti attraverso concorsi ai posti iniziali di ogni carriera.
Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.
Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo".
- La legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concerne: "Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste".
- La legge 11 luglio 1980, n. 312 reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.