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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 49

Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, e con le modalità di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 10, potranno essere compensate con ore libere da fruire di norma nel mese successivo tenendo, comunque, conto dell'organizzazione ed esigenze dell'amministrazione. I riposi non riducono le misure del compenso incentivante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.
3. Con decorrenza 31 dicembre 1987, l'autorizzazione per l'effettuazione del lavoro straordinario, con la specificazione della spesa conseguente, sarà definita, su proposta di ciascuna amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Con decorrenza 1 gennaio 1987 sarà accantonato annualmente un importo non inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro straordinario da destinare al fondo di incentivazione della produttività.
6. Il sopraindicato importo sarà portato in detrazione del fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, il cui ammontare resta stabilito nel limite fissato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, senza ulteriori incrementi, comprendendovi tutte le fattispecie sopra richiamate.
7. Fino al 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario spettante al personale del nono livello retributivo è stabilita, per le prestazioni diurne eccedenti il normale orario d'obbligo nonché per quelle analoghe rese nei giorni festivi o in orario notturno, rispettivamente in lire 10.936 e lire 12.363.
8. Dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
stipendio iniziale mensile lordo di livello;
indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al quindici per cento per il lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.
10. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.
11. Per ciascun anno finanziario un apposito gruppo costituito da rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del tesoro e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, verificherà la proficuità e la rispondenza alle esigenze delle amministrazioni del lavoro straordinario autorizzato nel periodo considerato.
12. Il predetto gruppo di lavoro sarà nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
Nota all'art. 49, comma 2:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, contenente "Compenso incentivante in attuazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.

Nota all'art. 49, comma 4:
Il quarto comma dell'art. 12 (Prestazioni straordinarie) del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, è del seguente tenore:
"Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Sono fatte salve, altresì, le attribuzioni di ore di lavoro straordinario per servizi particolari e per attività imprevedibili causate da calamità o da eventi naturali".

Note all'art. 49, comma 6:
- L'art. 3 della 22 luglio 1978, n. 385, concernente "Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato" è del seguente tenore:
"Art. 3. - Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti".
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, contenente "Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato", richiamato nella precedente norma, è del seguente tenore:
"Art. 2. - Per gli uffici o servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, in eccedenza ai limiti di cui al precedente art. 1, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario; potrà essere, altresì, assegnato un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare, se espressamente autorizzato, anche con il sistema del cottimo, per particolari lavori una tantum quantitativamente definibili. Per il personale di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 967, i predetti limiti saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
I decreti di cui al precedente comma dovranno contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese l'entità del personale impiegato, compreso il titolare delle unità organiche al quale fanno capo i suindicati uffici o servizi, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, nonché l'ammontare della spesa.
Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unità organica presenterà una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale competente, verrà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione".
- La legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Legge finanziaria 1987), è stata pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1986.