LEGGE 2 gennaio 1997, n. 2

Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

note: Entrata in vigore della legge: 23-1-97 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/2012)
Testo in vigore dal: 24-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
             Rendiconto dei partiti e movimenti politici 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96)). 
  2. Il rendiconto ((di esercizio, redatto secondo il modello di  cui
all'allegato A,)) deve essere corredato di una relazione  del  legale
rappresentante o del tesoriere di cui al  comma  1  sulla  situazione
economico-patrimoniale del partito o del movimento  e  sull'andamento
della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta
secondo il modello di cui all'allegato B. 
  3. Il rendiconto deve  essere,  altresi',  corredato  di  una  nota
integrativa secondo il modello di cui all'allegato C. 
  4.  Al  rendiconto  devono,  inoltre,  essere  allegati  i  bilanci
relativi alle imprese  partecipate  anche  per  tramite  di  societa'
fiduciarie o per  interposta  persona,  nonche',  relativamente  alle
societa' editrici di giornali o periodici, ogni altra  documentazione
eventualmente  prescritta  dal  Garante  per  la  radiodiffusione   e
l'editoria. 
  5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma  1  deve
tenere il libro giornale e il libro degli inventari. 
  6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresi' conservare
ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta
la   documentazione   che   abbia   natura   o   comunque   rilevanza
amministrativa e contabile. 
  7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di
cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere  numerati
progressivamente in ogni pagina  e  bollati  in  ogni  foglio  da  un
notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima  pagina  del  libro  il
numero dei fogli che lo compongono. 
  8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le  operazioni
compiute. 
  9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno,  e
deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle
passivita'. L'inventario si chiude con il rendiconto  e  deve  essere
sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito  o
movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del  rendiconto
agli organi statutariamente competenti. 
  10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una
ordinata contabilita', senza parti in bianco, interlinee e  trasporti
in margine. Non vi si possono fare  abrasioni  e,  se  e'  necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo  che  le  parole
cancellate siano leggibili. 
  ((10-bis.  Per  le  donazioni  di  qualsiasi  importo  e'  annotata
l'identita' dell'erogante)). 
  11. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del
presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio
1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al  comma  1  e'
tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno,  almeno  su  due
quotidiani,  di  cui  uno  a  diffusione  nazionale,  il   rendiconto
corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della  nota
integrativa.((4)) 
  12. Il rendiconto di esercizio,  corredato  della  relazione  sulla
gestione,   della   nota   integrativa,   sottoscritti   dal   legale
rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento  politico,
della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonche'
delle copie dei quotidiani  ove  e'  avvenuta  la  pubblicazione,  e'
trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del
movimento politico, entro il 31 luglio di ogni  anno,  al  Presidente
della Camera dei deputati.((4)) 
  13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla  gestione  e  la
nota integrativa sono comunque pubblicati,  a  cura  dell'Ufficio  di
Presidenza della Camera dei  deputati,  in  un  supplemento  speciale
della Gazzetta Ufficiale.((4)) 
  14. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96)). 
  15.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157.(3) 
  16.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157.(3) 
  17.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157. (3) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 3 giugno 1999, n. 157 ha disposto (con l'art.  10,  comma  1,
lettera a)) che i presenti commi sono  abrogati  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 7 della L. 157/1999. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 9, comma 27) che
" L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n.  157,  nonche'
l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si
applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi  agli
esercizi anteriori al 2013. "