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LEGGE 2 gennaio 1997, n. 2

Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

note: Entrata in vigore della legge: 23-1-97 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/2012)
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Testo in vigore dal:  24-7-2012
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Art. 8

Rendiconto dei partiti e movimenti politici
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96))
.
2. Il rendiconto
((di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,))
deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.
3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
((
10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante
))
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
((4))
12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
((4))
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.
((4))
14.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96))
.
15.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157.(3)
16.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157.(3)
17.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 3 giugno 1999, n. 157 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) che i presenti commi sono abrogati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della L. 157/1999.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 9, comma 27) che " L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013. "