stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 giugno 1999, n. 157

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

note: Entrata in vigore della legge: 5-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2013)
Testo in vigore dal:  5-6-1999

Art. 7

Disposizioni transitorie
1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 2/1997 è il seguente:
"Art. 3 (Determinazione ed erogazione delle somme).
- 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'art. 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 2.
3. Il fondo è ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2, risulti espressione di due o più partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e quarto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al primo e secondo periodo.
4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998".
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 2/1997 è il seguente:
"Art. 2 (Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'art. 1). - 1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'art. 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.
2. Alla ripartizione del fondo di cui all'art. 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.
4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.
5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.
6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5".
- Per il testo dell'art. 4, comma 1 -bis, della legge n. 2/1997 si veda in nota all'art. 6.