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LEGGE 3 giugno 1999, n. 157

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

note: Entrata in vigore della legge: 5-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2013)
Testo in vigore dal: 28-12-2013
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Rimborso per le spese elettorali sostenute  da  movimenti  o  partiti
                              politici 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). 
  1-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  28  DICEMBRE  2013,  N.  149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). 
  4. In caso di richiesta di uno o  piu'  referendum,  effettuata  ai
sensi dell'articolo 75 della Costituzione  e  dichiarata  ammissibile
dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai  comitati  promotori  un
rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un  euro
per ogni firma  valida  fino  alla  concorrenza  della  cifra  minima
necessaria per la validita' della  richiesta  e  fino  ad  un  limite
massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui ,  a  condizione
che la  consultazione  referendaria  abbia  raggiunto  il  quorum  di
validita' di partecipazione al voto. Analogo  rimborso  e'  previsto,
sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le
richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo  138  della
Costituzione. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). 
  5-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  28  DICEMBRE  2013,  N.  149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). 
  6. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). I  rimborsi  di
cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione,  entro  il  31
luglio dell'anno in cui si e' svolta la  consultazione  referendaria.
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). ((PERIODO  ABROGATO
DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE
2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014,
N. 13)). ((PERIODO ABROGATO  DAL  D.L.  28  DICEMBRE  2013,  N.  149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  21  FEBBRAIO  2014,  N.  13)).
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N.  149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).