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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (13G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 (in G.U. 26/02/2014, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  28-12-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica, in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di austerità e di rigore della politica di bilancio adottata in questi ultimi anni;
Considerato che la volontà espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni referendarie in materia si è sempre mantenuta costante nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato segnale di austerità del sistema politico;
Considerata altresì l'ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei partiti in tempi rapidi e certi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Abolizione del finanziamento pubblico e finalità
1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.
2. Il presente decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.