LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 244/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2006).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007
(parte 1)

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dal Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate

o alle quali è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.

Art. 1

Risultati differenziali del bilancio dello Stato anno 2007
1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare
é determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al
netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a
4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di
competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
Risultati differenziali del bilancio dello Stato anni 2008 e 2009
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di
euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per
le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato
é determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in
208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni
2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500
milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in
200.000 milioni di euro.
Ricorso al mercato
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
Destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle
previsioni
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti
rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti
dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti,
a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento
degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a
misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero
appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda
necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti
ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese.
Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta
all'evasione fiscale
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i
risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le
maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione
fiscale ai sensi del comma 4.
Nuova tassazione dei redditi ai fini IRPEF (aliquote, deduzioni,
detrazioni)
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le
parole: ", nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi
degli articoli 11 e 12," sono soppresse;
b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è
determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero
anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e
il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli
articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta
spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare
dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi";
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta
lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se
il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma
non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma
non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di
un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma
non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma
non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma
non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma
non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma
non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La
detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età
inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un
importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i
contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è
aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000
euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al
primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale
ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di
accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o
condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella
misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario
ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari
non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti
di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto
a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera
detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per
cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a
carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero
importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si
applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla
detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del
codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,
non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale
a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti
di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e
d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni
non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti
si assume nelle prime quattro cifre decimali";
d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49,
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro
nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro
ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è
aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a
23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a
24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a
25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a
26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a
27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella
di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è
superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro
ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età
non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro
ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e
i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2,
3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma
non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è
maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali";
e) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui
all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di
famiglia non competono".
Norme di coordinamento
7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al
netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del
medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite
dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli
12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e, al
secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle
seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e
13";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:
"delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e
13".
Abrogazione del contributo di solidarietà
8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
é abrogato.
Clausola di salvaguardia sul TFR e le indennità equipollenti
9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle
indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le
aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
Clausola di salvaguardia per lo Stato
10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti
locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante
dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate
nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Assegno per il nucleo familiare
11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il
nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i
genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e
almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili,
sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella
1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali,
sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili,
giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della
prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per
tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono
rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con
figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza
figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri
analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto
interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei
redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il
nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di
età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione
dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età
superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché
studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito
familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008.
Compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione
12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il
comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul
gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è
attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio
avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota
é fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro,
nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro
al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota
é rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto
degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la
compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della
minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004
relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui
al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai
soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla
struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene
effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente
dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal
registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del
presente comma".
Modalità di revisione degli studi di settore
13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito
il seguente:
"Art. 10-bis. (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono
soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata
in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima
revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui
all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di
settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali,
quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel
medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di
settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore
si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici
indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore economico".
Introduzione di specifici indicatori di normalità economica
applicati a tutti gli studi di settore
14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore
previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori
di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori
di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla
individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente
attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle
condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini
della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui
all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998,
n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo 10 della medesima legge.
Abrogazione della revisione quadriennale degli studi di settore
15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è abrogato.
Soggetti per i quali non sono applicabili gli studi di settore
16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite
stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque,
essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di
cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto,
entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività
costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento
dell'attività".
Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di
rettificare gli studi di settore in base a presunzioni semplici
17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma
4, è inserito il seguente:
"4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui
all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino,
anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis,
comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività
non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore
al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini
dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi
o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In
caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere
evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le
risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare
correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente
ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a
condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis
e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
Efficacia delle nuove disposizioni sugli studi di settore
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte
rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1°
gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del
comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Indicatori di normalità economica per i soggetti cui non si
applicano gli studi di settore
19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di
lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di
settore, sono individuati specifici indicatori di normalità
economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non
dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini,
nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria
ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì
essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di
settore.
Indicatori di coerenza per le società di capitale che iniziano
l'attività
20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di
esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori di
coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità
della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di
svolgimento della attività medesima.
Provvedimento per l'approvazione degli indicatori di coerenza
21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di
cui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da
applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2006.
Programmazione dell'attività di controllo nei confronti degli
incoerenti
22. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una
specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che
risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori
di cui al comma 20.
Applicabilità degli studi di settore ai soggetti con periodo di
imposta diverso da 12 mesi
23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l'ammontare
dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei
ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".
Decorrenza della disposizione di cui al comma 23
24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla
lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2007.
Sanzioni applicabili in caso di omessa o irregolare indicazione dei
dati rilevanti per gli studi di settore (imposte dirette)
25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2
é elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di
arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione
degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato".
Sanzioni applicabili in caso di omessa o irregolare indicazione dei
dati rilevanti per gli studi di settore (IVA)
26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4
é elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la
minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento
di quella dichiarata".
Sanzioni applicabili in caso di omessa o irregolare indicazione dei
dati rilevanti per gli studi di settore (IRAP)
27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2
é elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è
superiore al 10 per cento di quello dichiarato".
Certificazioni per la deducibilità o detraibilità delle spese per
medicinali
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria
relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice
fiscale del destinatario";
b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria
relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice
fiscale del destinatario".
Decorrenza applicabilità comma 28
29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre
2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del
farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la
tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere
riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal
destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice
fiscale da parte del farmacista.
Obbligo di preventiva
30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle
compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello
in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi
superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della
successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte
dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno
successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
comunicazione per usufruire dell'istituto della
compensazione
Modalità di attuazione del comma 30
31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle
disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in
particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad
impedire l'utilizzo indebito di crediti.
Utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 30
32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un
importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di
183,8 milioni di euro per l'anno 2008.
Modifica del sistema sanzionatorio applicabile agli intermediari
incaricati
33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: "La violazione è punibile in caso di
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del
medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta
in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il
visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al
periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di
rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione";
b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "da lire un
milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 516 ad euro 5.165";
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia
operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e
dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono
irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche
sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della
medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno
solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
può essere integrato o modificato dalla medesima direzione
regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di
appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per
l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";
e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582".
Irripetibilità di somme eventualmente pagate per violazioni relative
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3
dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle
ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata alla data di
entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a
restituzione di quanto eventualmente pagato.
Detraibilità IVA delle operazioni relative all'esercizio di giochi e
scommesse
35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
Requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di
autoveicoli da parte di soggetti disabili
36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli
autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli
autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a
beneficio dei predetti soggetti.
Limitazione del beneficio fiscale in caso di cessione
dell'autoveicolo da parte del soggetto disabile
37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle
autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici
fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è
dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni
e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La
disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate
necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per
acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Obbligo per le strutture sanitarie di provvedere all'incasso e alla
registrazione dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici per
le attività di lavoro autonomo svolte presso tali strutture
38. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro
autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture
sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse
strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro
autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in
apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di
lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.
Obbligo per la struttura sanitaria di comunicare i dati all'Agenzia
delle entrate
39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano
telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi
complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
Provvedimento per definire termini e modalità della comunicazione
40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal
comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai fini
dell'attuazione dei commi 38 e 39.
Decorrenza commi da 38 a 40
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a
decorrere dal 1° marzo 2007.
Disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni della disciplina
contenuta nei commi 38 e 39
42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si
applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi
in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi
formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore
43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
"Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera
all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo
di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o
nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi
sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67,
comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917".
Applicabilità dell'istituto del reverse charge alle cessioni
inerenti la telefonia radiomobile, i personal computer e i prodotti
lapidei, se il cessionario è soggetto residente in Italia
44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed
accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniere";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori
operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze,
con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio,
del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle
ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977".
Preventiva autorizzazione comunitaria per l'applicabilità del comma
44
45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 44 del presente
articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla
data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
Obbligo solidale per i mediatori immobiliari di registrare tutte le
scritture private poste in essere nell'ambito della propria attività
46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la
seguente:
"d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione
degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge
3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di
natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la
conclusione degli affari";
b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta
per le scritture private non autenticate di natura negoziale
stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli
affari".
Aumento della sanzione per l'esercizio abusivo dell'attività di
mediazione
47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le
parole: "una somma compresa tra lire un milione e lire quattro
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una somma compresa fra euro
7.500 e euro 15.000".
Obbligo per le parti, in caso di cessione immobiliare, di dichiarare
se si sono avvalsi di un mediatore
48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, è sostituito dai seguenti:
"22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica
delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di
fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la
denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale
rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del
mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa
società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale
rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le
analitiche modalità di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari
in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare
specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al
comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000
euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni".
Applicabilità della disciplina previgente in tema di dati da
dichiarare in caso di cessione immobiliare
49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con
riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
Attribuzione all'AAMS della potestà di stabilire le modalità per
rimuovere i giochi illegali o irregolari
50. In coerenza ai principi recati dall'articolo 38 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del
gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la
tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione
dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione,
di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in
difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme
di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa
Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono
adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. L'inosservanza dei
provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione
comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000
euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle offerte da parte
dell'AAMS
51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da
535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.
Finanziamento di campagne di educazione dei giovani finalizzate alla
conoscenza dei rischi derivanti dal vizio del gioco
52. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del
triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione,
per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei
giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi
dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei
rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio
responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le
modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative
di cui al presente comma.
Trasmissione dati doganali e fiscali alle regioni ed agli enti locali
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i
dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il
medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome
e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate
nell'anno precedente dai contribuenti residenti.
Provvedimento per stabilire le modalità di trasmissione telematica
delle dichiarazioni alle regioni
54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via
telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle
disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.
Provvedimento per stabilire le modalità di trasmissione dei dati
doganali alle regioni
55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei
dati dell'import/export alle regioni.
Istituzione del sistema integrato delle banche dati in materia
tributaria e finanziaria
56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito
il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e
finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata
delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il
monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi
finanziari.
Individuazione delle basi di dati per comporre il sistema integrato
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il
proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare
entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di
interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono
definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte
delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura
amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle
finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
Attribuzione di nuove funzioni alla Commissione di vigilanza
sull'anagrafe tributaria
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2, è inserito
il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo
2, la Commissione:
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di
organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle
soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi
fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe
tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno".
Modifica delle disposizioni relative al segreto d'ufficio sui dati e
le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria
59. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal
seguente:
"Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere
pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni
relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive
finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di
collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che
rendano questi ultimi non identificabili".
Clausola di salvaguardia finanziaria delle norme sul sistema
integrato banche dati
60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il
bilancio dello Stato.
Contabilità economica delle amministrazioni e trasmis-sione
telematica dei dati contabili degli enti pubblici
61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in
tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica,
nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.
Modalità di invio dell'invito al contribuente a fornire chiarimenti
in esito all'atti-vità di liquidazione delle dichiarazioni
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis
é sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1°
gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge
27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare
all'obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano
riconosciute difficoltà da parte degli intermediari
nell'espletamento delle attività di cui alla medesima lettera a).
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal
sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica
dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica".
Obbligo di indicazione nella propria dichiarazione dei redditi del
codice fiscale del coniuge beneficiario dell'assegno periodico
63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal
reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al
coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
Obbligo per gli enti con fini assistenziali di comunicare all'A. T. i
nomi dei soggetti cui sono state rimborsate spese sanitarie
64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il
comma 25 sono inseriti i seguenti:
"25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le
casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in
via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai
quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei
contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni
sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate".
Elusività di caparre, multe e clausole penali
65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è
aggiunta la seguente:
"f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle
quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime
fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad
oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa,
caparra confirmatoria o penitenziale".
Decorrenza applicabilità comma 65
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.
Termine per l'approvazione dei modelli per la trasmissione telematica
dei dati
67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito
il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro
il 15 febbraio".
Autenticazione atti di alienazione beni mobili registrati
68. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo le parole: "titolari" sono inserite le seguenti: ", o dipendenti
da loro delegati,".
Differimento graduale nel tempo degli obblighi di tracciabilità dei
compensi di artigiani e professionisti
69. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
comma 12-bis è sostituito dal seguente:
"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a
decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il
limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno
2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il
Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito
decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al
pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente
comma".
Base imponibile IRES: deducibilità delle spese sostenute dalle
imprese di costruzione di opere pub-bliche
70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione
del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2006.
Deducibilità degli accanto-namenti per le imprese di costruzione di
opere pubbliche
71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo,
le parole: "nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei cinque successivi".
Limitazione al riporto delle perdite per soggetti agevolati o esenti
72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti che fruiscono di un
regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita
riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente
alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito
imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti".
Decorrenza applicabilità comma 72
73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai
redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
Soggettività passiva tributaria del Trust
74. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle società," sono
inserite le seguenti: "nonché i trust,";
2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le
seguenti: "compresi i trust,";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi
in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in
proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in
mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si
considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo
prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del
trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust
istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello
Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il
trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché
vincoli di destinazione sugli stessi".
Inclusione, tra i redditi di capitale, dei redditi imputati al
beneficiario del trust
75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) è inserita la seguente:
"g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi
dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;".
Obbligo di tenuta delle scritture contabili per i trust
76. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche,"
sono inserite le seguenti: "nonché i trust,";
b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i trust,".
Introduzione franchigia imposta sulle successioni e sulle donazioni
per devoluzione a fratelli o soggetti portatori di handicap
77. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:
6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per
cento";
c) dopo il comma 49 è inserito il seguente:
"49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49
é una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica
esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che
supera l'ammontare di 1.500.000 euro".
Esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti
di aziende a discendenti
78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia
di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore
dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di
azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio
spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è
acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività
d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente
alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di
donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto
della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata";
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella
determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni,
delle quote sociali";
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "dodici mesi".
Decorrenza applicabilità commi 77 e 78
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle
successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli
atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle
scritture private autenticate e alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Modalità di pagamento dell'imposta di bollo
80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo si
corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con
l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità
telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante
versamento in conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso
a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05
o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00,
ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui,
rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero
2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i
quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50".
Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento
81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:
"somme giocate" sono inserite le seguenti: ", dovuto dal soggetto al
quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato
il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26
luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito
dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta
rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I
titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004
sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla
osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data
della revoca del nulla osta stesso".
Modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli
apparecchi da intrattenimento
82. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
"13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi
d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti
periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un
versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per
ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta
effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante
dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al
prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete,
individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo
stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme
giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la
determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la
rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi
si trovino in temporanea situazione di difficoltà".
Norma transitoria
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievo
erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta con le
modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
2004, e successive modificazioni.
Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti
84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 39-bis. - (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo
dei versamenti). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale
unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili
e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai
concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera
e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto
al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai
concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato
al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il
concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti,
può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale
unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.
Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme
che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma
1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo
erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od
omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi
esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il
prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del
ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei
tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale
unico.
3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate
nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo
39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete.
In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo
od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono
dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i
termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme
dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal
concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In
tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al
concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta,
sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle
garanzie e il concessionario della riscossione procede alla
riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le
disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
Art. 39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo
erariale unico). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono
delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si
applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate
tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il
prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione.
È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei
locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del
nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di
cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo
erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei
dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista
dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli
interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che
hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la
loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato
rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme
dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto
periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il
possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di
rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già
debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo
erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2
mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati
dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e
congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano
memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o
siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme
giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi
e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è
calcolato il prelievo erariale unico.
Art. 39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale
unico). - 1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello
stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240
per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un
minimo di euro 1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non
veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai
sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente
decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro
8.000.
Art. 39-sexies. - (Responsabilità solidale dei terzi incaricati
della raccolta delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della
raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di
rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con
riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto,
nonché per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità
solidale di cui al comma 1.
Art. 39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che,
a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a
titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di
sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter,
previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la
notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente
fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati
relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di
rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione".
Definizione degli apparecchi per il gioco d'azzardo
85. All'articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le
parole: "escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo
Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli apparecchi di cui al comma
6".
Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi e
congegni da intrattenimento
86. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è
sostituito dal seguente:
"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai
commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o
congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra
specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle
violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per
un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
Istituzione di un nuovo concorso pronostici su base ippica
87. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un
nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire
elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi,
del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come
compenso per l'attività dei punti di vendita, del 25 per cento come
entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento
a favore dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi.
Introduzione di scommesse a quota fissa e a totalizzatore su
simulazione di eventi
88. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o più provvedimenti
scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e delle agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo
principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote
d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del
12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della
posta di gioco.
Modalità di innovazioni da apportare al gioco del Lotto
89. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti,
ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio
complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del
Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative
combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, introdotti dall'articolo 11-quinquiesdecies,
comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi
di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte
da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a
quota fissa.
Modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale
90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente
più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a
seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati
operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste
in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque
il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del
gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da
affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi
complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a
distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico
totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e
previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche
al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco
all'evoluzione della domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di
servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di
preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare
ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita
titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di
tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità
di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici,
anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della
concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non
coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del
Lotto.
Proroga concessione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale
91. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco
Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti
interessi pubblici connessi, nelle more dell'operatività della nuova
concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di
selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata
dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può
essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo,
esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in
relazione agli esiti della procedura di selezione.
Proventi dell'aggiudicazione dei punti di vendita dei giochi
92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato comunque entro
il 28 febbraio 2007.
Assoggettamento dei giochi di carte all'imposta prevista per i giochi
di abilità
93. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "somma giocata;" sono aggiunte
le seguenti: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano
organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco
sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono
considerati giochi di abilità;".
Assegnazione delle rivendite di generi di monopolio
94. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio
1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione
dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del
processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di
distribuzione dei generi di monopolio è consentito ottenere la
diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su
istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con
l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri
di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e
previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili
in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di
esperimento previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293.
Efficacia delle disposizioni di cui al comma 94
95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Onere per i gestori di depositi fiscali di tabacchi di dimostrare il
possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove
anni
96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati
autorizzati o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione
di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il
possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le
nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Gestione in forma societaria o consortile dei depositi fiscali locali
di tabacchi
97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi,
se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono
esercitare, anche in forma societaria o consortile, l'attività di
depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e
ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere
dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi
che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa
planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle
autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei
nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo
l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al
fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
Differimento del termine per il personale ETI per optare per il
rientro nell'amministrazione pubblica
98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9
luglio 1998, n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono
sostituite dalle seguenti: "nei nove anni successivi".
Proroga iscrizione a ruolo imposta sugli spettacoli
99. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono
fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009
per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per
l'anno 2005.
100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: "e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006" sono sostituite dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2007".
Possibilità di aumento delle accise sui tabacchi lavorati
100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: "e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006" sono sostituite dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2007".
Dati catastali da indicare nella dichiarazione dei redditi
101. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi
presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102,
per ciascun fabbricato è specificato:
a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso
costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla
particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle
dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso
di variazione relativa anche a solo uno di essi;
b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno
precedente.
Dati rilevanti ai fini ICI da indicare nella dichiarazione dei
redditi da parte di società ed enti commerciali
102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene
tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta
comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione
relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.
Verifica dei versamenti ICI in sede di controllo delle dichiarazioni
dei redditi e comunicazione ai comuni
103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il
versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun
fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso
ai comuni competenti.
Obbligo di indicare in dichiarazione, per ogni immobile, l'importo
dell'ICI dovuta per l'anno precedente
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel
quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato
l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
precedente.
Obbligo per i comuni di trasmettere annualmente all'Agenzia del
territorio i dati ICI risultati discordanti da quelli catastali
105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per
via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli
immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e
nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Obbligo per i gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti di
comunicare ogni anno all'Agenzia delle entrate i dati acquisiti
rilevanti ai fini delle imposte sui redditi
106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per
via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili
insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è
istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione
che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
Modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 106
107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di
comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di
trasmissione.
Sanzioni per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati da
parte dei gestori del servizio rifiuti
108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al
comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
Modifiche dei criteri di individuazione delle società di comodo
109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria,"
sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie"
sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società
commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se
i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni
finanziarie";
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella
categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per
cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è
ulteriormente ridotta al 4 per cento;";
d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle società
ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani" sono sostituite dalle seguenti: "4) alle società ed enti
che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse
società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche
indirettamente";
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo 76" sono
sostituite dalle seguenti: "l'articolo 110";
f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da
beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è
ridotta al 3 per cento;";
g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società e
per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il
valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo
determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni
sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai
collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi
passivi";
h) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono
soppresse.
Società di comodo: clausola di salvaguardia
110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più
favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f)
si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I
trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al
gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).
Scioglimento e trasformazione delle società di comodo
111. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in
corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si
trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio
2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società
semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a
norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno
dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate
alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che
tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro
dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente
legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima
data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore
al 1° novembre 2006.
Regime fiscale delle società di comodo soggette a scioglimento o
trasformazione
112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni
posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente
riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella
misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono
ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta
sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi
attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella
misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto
dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione
ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
Regime fiscale delle somme e dei beni ricevuti dai soci delle
società di comodo
113. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la
qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in
caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci
sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di
cui al comma 112 da parte della società, al netto dell'imposta
sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i
soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della
differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
Quantificazione del valore delle cessioni a favore dei soci
successive alla delibera di scioglimento della società di comodo
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso
e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se
di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111
successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano
effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni
ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello
risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita
catastale.
Adempimenti necessari per la concessione della disciplina fiscale di
cui ai commi da 111 a 114
115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla
trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che
si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le
disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni.
Disciplina IVA e registro sulle assegnazioni ai soci delle società
di comodo
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro
nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria
e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in
tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella
risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni
prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è
determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la
determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti
società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni
commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure
precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai
soci.
Società di comodo: rinvio alla disciplina in materia di imposte sui
redditi
117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
Società di comodo: obblighi per gli assegnatari di beni immobili
118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili,
gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di
accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla
procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701.
Requisiti ai fini dell'applicabilità del regime speciale opzionale
civile e fiscale alle società di investimento immobiliare quotate
(SIIQ)
119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti nel
territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di
locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda
direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di
voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di
partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia
detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente
più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e
più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili,
possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale
disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120
a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007.
Termine per l'esercizio dell'opzione
120. L'opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine
del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente
intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'opzione è
irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica
di "Società di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve
essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma
abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.
Criteri per il rispetto dei parametri di prevalenza dell'attività di
locazione immobiliare delle SIIQ
121. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via
prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di
altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per
cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi
da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei
componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica
di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni
costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in
altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino
l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro
volta, con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare
svolta da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei
diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra
le attività correnti, ai fini della verifica del parametro
reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti
dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare
soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia
optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per
rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare
e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni
integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei
costi e degli altri componenti comuni.
Decadenza dal trattamento agevolato previsto per le SIIQ
122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata
osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di
prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione
dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole già a
partire dal secondo dei due esercizi considerati.
Obbligo per le SIIQ di distribuire ai soci almeno l'85 per cento
dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare
123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun
esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile
netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal
possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile
complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di
importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione
immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale
suddetta si applica su tale minore importo.
Ulteriore ipotesi di decadenza in caso di mancata osservanza
dell'obbligo di distribuzione ai soci dell'utile netto
124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata
osservanza dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva
cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di
formazione degli utili non distribuiti.
Estensione del regime speciale alle società controllate
125. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione
congiunta, alle società per azioni residenti nel territorio dello
Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione
immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al
comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ,
possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.
L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società
controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da
119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in
conformità ai principi contabili internazionali.
Rivalutazione dei beni in base al valore normale degli immobili, con
applicazione di imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze
126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore
normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili
destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di
chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo
complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle
eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale
sulle attività produttive con l'aliquota del 20 per cento.
Decorrenza della rivalutazione
127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente
riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al
comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro
patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo
d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime
speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali
anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a
imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello
riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle
quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva
proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali
alienati costituisce credito d'imposta.
Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva
128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di
cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il
termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito
delle società relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal
quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza
entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle società relativa ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si
applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato
di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di
ciascuna delle predette rate.
Possibilità di applicazione dell'imposta sostitutiva anche agli
immobili destinati alla vendita
129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli
immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso,
l'applicazione del comma 127.
Tassazione alternativa delle plusvalenze su opzione della società
130. A scelta della società, in luogo dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle
eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può
essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello
di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel
reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non
oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come
reddito derivante da attività diverse da quella esente.
Esenzione del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione
immobiliare dall'imposta sul reddito delle società (IRES)
131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime
speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione
immobiliare è esente dall'imposta sul reddito delle società e la
parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad
imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei
commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi
percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati
con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da
tali società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti
dell'imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a
tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile
all'attività di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione
previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche
forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.
Imputazione al reddito derivante dall'attività di locazione
immobiliare dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in
periodi precedenti all'opzione
132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in
periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione
e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in
conformità alle norme del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte
ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di locazione
immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre
attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui
al comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la
ripartizione delle suddette quote.
Utilizzo delle perdite fiscale ai fini dell'abbattimento della base
imponibile
133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate,
secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile
dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a
compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali
attività diverse da quella esente.
Obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui
dividendi distribuiti ai soci
134. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per
cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi
da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare
nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La
misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla
parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a
titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei
dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei
confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale;
b) società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo
d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli
utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e
disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonché su quelli che concorrono a formare il
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le
società che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole
indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi
dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
Non applicabilità dei regimi di esenzione alle partecipazioni in
società optanti per il regime speciale.
135. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per
il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione
previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico
delle imposte sui redditi.
Tassazione ordinaria delle riserve di utili formatesi nei periodi
d'imposta anteriori.
136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta
anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale,
continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute,
le ordinarie regole.
Possibilità per il contribuente di scegliere il tipo di tassazione
delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili in
società che abbiano già optato per il regime speciale.
137. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili
e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che,
entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del
quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale,
ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta
del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento;
tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al
mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà
o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque
rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano
per il resto le disposizioni del comma 128.
Esenzione IVA dei conferimenti costituiti da una pluralità di
immobili prevalentemente locati.
138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti
alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse
quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralità di immobili
prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di
cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono
soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, ad imposta in misura fissa.
Assoggettamento ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, in
misura fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i
conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 138,
trova applicazione la riduzione alla metà di cui all'articolo 35,
comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Estensione delle disposizioni di cui al comma 137 ai conferimenti di
immobili e di diritti reali su immobili in alcune società che non
possono effettuare opzione per il regime speciale
140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi
comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo
37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai
conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società
per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via
prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di
partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo
d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il
conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società
optino per il regime speciale.
Disposizioni attuative.
141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della
disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto
dovrà definire:
a) le regole e le modalità per l'esercizio della vigilanza
prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;
b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di
cui al comma 126;
c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite
riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta
di vigenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al
comma 125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da
essa controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del
passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime
fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione
aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste
controllate;
h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta
preesistenti all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente
disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali valevoli
ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini
dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di
cui al secondo periodo del comma 134.
Aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF
142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a
norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia
e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere
stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali";
c) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono
sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale è
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce
l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento
dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito
imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo
periodo del presente comma. Ai fini della determinazione
dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura
deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della
delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno
ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di
pubblicazione successiva al predetto termine";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un
numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga
successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale
residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e) il comma 6 è abrogato.
Versamento diretto dell'addizionale comunale all'IRPEF ai rispettivi
comuni.
143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento
dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai
comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a
ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
attuazione del presente comma.
Abrogazione del blocco dell'addizionale IRPEF per il 2007.
144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono soppresse.
Istituzione dell'imposta di scopo per la realizzazione di opere
pubbliche
145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla
parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere
pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle
indicate nel comma 149.
Regolamento istitutivo dell'imposta di scopo
146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di
determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di
particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare
riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni
ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla
prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalità di versamento degli importi dovuti.
Durata dell'imposta
147. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica,
per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando
alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota
nella misura massima dello 0,5 per mille.
Applicabilità all'imposta di scopo della disciplina ICI
148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
Finalità per le quali può essere istituita l'imposta di scopo
149. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed
ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior
decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali,
allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia
scolastica.
Gettito massimo realizzabile con l'imposta di scopo
150. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al
30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da
realizzare.
Rimborso dell'imposta in caso di mancata realizzazione dell'opera
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni
dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al
rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni
successivi.
Trasmissione agli enti locali dei dati inerenti l'addizionale
sull'energia elettrica.
152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle
province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione,
agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati
inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla
dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento,
nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di
accertamento delle suddette addizionali.
Assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di
energia elettrica
153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le province alle quali può essere
assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale
sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a
forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le
province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano,
per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle
nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.
Aumento del limite entro il quale è possibile aumentare l'imposta
provinciale di trascrizione
154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" è
sostituita dalla seguente: "trenta".
Differimento dei termini di rientro dei debiti degli enti locali
contratti per eventi straordinari
155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero
dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data
di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari
anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si
pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal
differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi
delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
Attribuzione al consiglio comunale della delibera sulle aliquote ICI
156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle
seguenti: "consiglio comunale".
Oneri per la rimozione dei manifesti affissi abusivamente
157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in
violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della
salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli
oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione
delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei
quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".
Nomina messi notificatori per la notifica di atti di accertamento di
tributi locali
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e
di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al
pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province,
ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio
competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi
notificatori.
Ambito dal quale possono essere scelti i messi notificatori
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei
soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle
altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale,
esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia
del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni
caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e
qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il
superamento di un esame di idoneità.
Ambito territoriale nel quale può esercitare le funzioni il messo
notificatore
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio
dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del
coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il
messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da
altri soggetti.
Modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali,
dei tributi di propria competenza.
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,
procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o
dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di
accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma
degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
Requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di
tributi locali
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono
essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono
contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o
dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere
un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle
modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile
ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare
il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario
designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi
locali
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo
titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in
cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Termine per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di
tributi locali non dovuti
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere
richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno
del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Misura degli interessi sui rimborsi di imposta
165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente
impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza
rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data
dell'eseguito versamento.
Arrotondamento del versamento di tributi locali
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con
arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Modalità di compensazione di tributi locali.
167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i
contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute
al comune a titolo di tributi locali.
Soglie minime per l'esigibilità di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo
25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun
tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei
quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova
delibera.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.
Comunicazione al MEF da parte degli enti locali e regionali del
gettito delle entrate tributarie e patrimoniali.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito
delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza.
Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le
modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei
dati.
Decorrenza norme in materia di accertamento di tributi locali
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai
rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Modifica della disciplina in tema di accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicità.
172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo"
fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma
4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma
4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4;
l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.
Modifica della disciplina ICI
173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ",
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica,";
c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro
novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al
comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al
versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del
decreto di trasferimento degli immobili";
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve
essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l'articolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato.
Reintroduzione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI
in assenza di procedure telematiche di acquisizione dei dati
rilevanti ai fini dell'imposta dovuta
174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo
l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli
elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali
non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente
la disciplina del modello unico informatico".
Soppressione di alcuni poteri regolamentari dei comuni in materia di
ICI
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
Misure di contrasto alle affissioni abusive.
176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20,
l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter
dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
c) il terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8
della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
Salvezza effetti sanatoria affissioni abusive
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis,
comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Sanzioni in materia di affissioni abusive
178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del
committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in
solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile";
b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
Possibilità per province e comuni di affidare a propri dipendenti le
attività di accertamento e riscossione dei tributi locali
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente
dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento,
di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione
del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle
proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio
territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari,
anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre
entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di
accertamento.
Esclusione dalla possibilità di affidare a terzi le violazioni
inerenti il codice della strada
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la
contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La
procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici
degli enti locali.
Requisiti che devono possedere i dipendenti degli enti locali per
ambire all'affidamento delle attività di cui al comma 179
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti
degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso
almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo
grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e
qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il
superamento di un esame di idoneità.
Obbligo di moralità per i dipendenti degli enti locali per ambire
all'affidamento delle attività di cui al comma 179
182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze
penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione.
Estensione dell'utilizzo della superficie catastale a fini TARSU,
anche alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3
dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della
determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
Norma transitoria in materia di rifiuti
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006
resta invariato anche per l'anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18,
comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007.
Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A,
ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono
materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
Esenzione IRES per le associazioni che partecipano alle
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e
culturale in ambito locale.
185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per
la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare
interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle
tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di
gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle
predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti
d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche
in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma
hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Individuazione dei soggetti beneficiari
186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le
disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un
onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
Irripetibilità delle somme eventualmente versate
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e
186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
Esenzione contributiva per le esibizioni folkloristiche
188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di
celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da
giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro
che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti
al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria,
gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,
non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali
esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate
contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente
comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.
Aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF.
189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento
delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di
cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita,
in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio
2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare,
a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti
operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo
anno precedente l'esercizio di riferimento.
Riduzione trasferimenti ordinari ai comuni in misura pari alla
compartecipazione di cui al comma 189
190. Dall'anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una
riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla
riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo
ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale
misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.
Ripartizione tra i comuni del maggior gettito compartecipato
191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del
gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla
dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito
fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente
conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo
sviluppo economico.
Misura dell'aliquota di compartecipazione dal 2009
192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è
determinata in misura pari allo 0,75 per cento.
Modalità di attribuzione della compartecipazione IRPEF per i comuni
appartenenti alle regioni a statuto speciale
193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione
dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei
rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il
necessario equilibrio finanziario.
Modifica della ripartizione delle funzioni tra Stato e comuni in
materia di catasto e conservazione dei registri immobiliari.
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione,
nonché di visure e certificati ipotecari";
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di
aggiornamento degli atti";
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati
catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui
alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro
utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti
interessati";
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla
seguente:
"a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli
atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli
estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65,
comma 1, lettera h)".
Modalità di esercizio delle funzioni
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano
direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità
montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato
dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al
fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta
in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni
catastali affidandole a società private, pubbliche o miste
pubblico-private.
catastali conferite agli enti locali.
Efficacia dell'attribuzione della funzione catastale al comune
196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di
conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e
l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il
graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di
attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati
catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al
potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di
cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già
costituiti.
Possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del
territorio per l'esercizio delle funzioni catastali
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei
comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio
per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui
all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le
convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono
tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto
conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso
dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti
e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio
delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di
qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto,
nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato
raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di
attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione
delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota
parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali
nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro
associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.
Interoperabilità delle banche dati catastali tra Agenzia del
territorio ed enti locali
198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto
delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità
d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la
interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai
criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità
d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa
tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il
territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di
connettività.
Salvaguardia degli attuali livelli del servizio all'utenza in materia
catastale
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento
degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del
processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la
circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica
formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può
avere luogo anche mediante distacco.
Monitoraggio dell'attività realizzata in materia di decentramento
delle funzioni catastali
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia
del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente
l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro
dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni
parlamentari.
Ampliamento delle ipotesi di utilizzo dei beni immobili confiscati
per fini statali
201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole:
"protezione civile" sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche
per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle
attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali,
università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di
rilevante interesse,".
Ampliamento delle ipotesi di utilizzo dei beni immobili confiscati a
favore di regioni ed enti locali
202. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:
"b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali
possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione
a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto
alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con
poteri sostitutivi".
Regolamento per regolare il trasferimento a favore delle università
dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato
203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno
2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le
modalità e i termini del trasferimento in favore delle università
statali di cui al presente comma".
Obiettivi di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni
centrali e periferiche relativamente agli immobili condotti in
locazione
204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo
degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli
immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia
e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, relativo all'Agenzia del demanio, determina gli
obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione
della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche,
usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali
e per patrimonio utilizzato.
Fondo unico del costo d'uso degli immobili in uso governativo
205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste
corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal
quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna
amministrazione.
Commisurazione del costo d'uso ai valori correnti di mercato
206. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni
é commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di
comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare,
praticati nella zona per analoghe attività.
Modalità di conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa
per locazione di immobili
207. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da
parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al
comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia
attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni
passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
Decreto concernente le modalità per la riduzione degli oneri e la
trasmissione delle informazioni all'Agenzia del demanio
208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini
per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i
contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte
delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio,
la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di
cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità
attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
Abrogazione di disposizioni in materia di immobili
209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208,
sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell'articolo 62
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Individuazione dei beni per i quali si rende necessario
l'accertamento delle destinazioni d'uso
210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione
dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di
completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del
demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per
i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello
Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità
delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale,
oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite,
ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal
provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero
delle infrastrutture.
Adempimenti del Ministero delle infrastrutture per la verifica della
destinazione d'uso


Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si è
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attività o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
così come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidità civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonché al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la
sicurezza pubblica), così come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilità interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), così
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): così come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalità giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di
solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalità di
solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attività statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attività
connesse è consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché
alle società da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni più
favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti
salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attività siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le società commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attività in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attività, rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), è
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio è attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuità
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri è autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalità da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, è incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva è concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della società che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicità per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la società proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere
versata dalla società quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non può comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio,
è corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonché della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una società di
revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non può comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalità anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalità anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non può comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalità anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La società concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla società per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, è
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la società concessionaria le modalità delle
prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicità delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicità di atti e procedimenti delle
Autorità è assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale è
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilità di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono
definiti i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attività di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunità sono definite la composizione e le
modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le
modalità di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo è
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanità, dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1
e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attività di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. È istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualità della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo è riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di povertà così come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attività criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità,
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non può contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attività di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non è prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternità,
l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le
modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
può superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine è
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonché l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è
determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. È
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di età, alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
già previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni già individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è
autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine è
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; è altresì autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi
indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di età,
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attività
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, è sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento è fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle
finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità un contributo annuo di euro 750.000. È concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonché da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con età
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o più decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque
fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. È autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attività produttive
è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalità di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, è autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è
istituito presso il Ministero della solidarietà sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarietà
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma è altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunità giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarietà
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalità di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto può concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità
istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi può
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici è ripartita, secondo quanto già
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attività culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attività
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attività il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse è autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Società italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
società Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità e
per il funzionamento dell'Agenzia è altresì concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennità di
espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attività dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo è composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonché da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità delle
deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonché
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova è autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sarà
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'università e la ricerca, per i beni e le attività
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonché altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonché per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalità di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme già
stanziate, nell'ambito dell'unità previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identità elettronica è riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
è in facoltà dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operatività delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa può
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. È abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le società e
la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa
vigente ed entità di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalità di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della
metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto è pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, è sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attività conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito
e maggiormente indebitati), è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per
il personale), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, è sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovrà essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. È istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione è stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalità di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. È
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalità
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonché per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno è concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai
comuni, è erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e perciò senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attività lavorativa. È fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. È istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed è versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalità regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalità e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, è integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attività industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalità fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), così come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La società è autorizzata a
rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attività con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la società
è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali.
2. La società può concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonché con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la società può altresì
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalità previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purché entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), così
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
è stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), così come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione può
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unità, nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinchè sia attuato il
principio di piena conoscibilità dell'attività della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), così
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benchè proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalità di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, né sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione è
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del già
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» è costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del già
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. È costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del già
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale può essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualità, e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non può essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacità
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed è pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge già approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
già citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non può contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
già citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
già citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».