DECRETO-LEGGE 1 aprile 1989, n. 120

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/04/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 (in G.U. 23/05/1989, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  1. Al fine di accelerare  la  ripresa  economica  ed  occupazionale
delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del  comparto
siderurgico di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del  Ministro
delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di  competenza,
con il Ministro per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,
esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore   del   presente   decreto,   il   programma    speciale    di
reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono
specificate le singole  iniziative  da  attuare  ed  i  comuni  delle
province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per  il  loro
insediamento,  nonche'  il  programma   di   promozione   industriale
predisposto dalla  Societa'  finanziaria  di  promozione  e  sviluppo
imprenditoriale  controllata  dall'IRI  (SPI  S.p.a.),  relativo   ad
iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e  dei  servizi
con particolare riferimento a quelle da realizzare in  collaborazione
con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.(3a) 
  2. Con la stessa procedura di cui  al  comma  1  si  provvede  alla
integrazione e all'aggiornamento dei programmi.(3a) 
  3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione  di  cui
all'articolo 6, il programma speciale di reindustrializzazione di cui
al  comma  1  definisce,  con  riferimento  a   ciascuna   iniziativa
produttiva da localizzare nei comuni delle province di  Napoli  e  di
Taranto, la  misura  percentuale  minima  del  personale  siderurgico
esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche
delle  singole  iniziative  ed   alle   professionalita'   richieste.
L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza
dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva di cui all'articolo 6. 
  3-bis.  Le  opere  occorrenti  per  il   primo   impianto   e   per
l'ampliamento  degli  immobili  aziendali  relativi  all'insediamento
delle iniziative di cui  al  comma  1  sono  dichiarate  di  pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili. ((4)) 
    
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AGGIORNAMENTO (3a) 
  Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni  dalla
L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo  6  del
decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' prorogato al 31 dicembre  1993
il termine per la presentazione delle domande relative  al  programma
di promozione industriale della  SPI  ed  al  programma  speciale  di
reindustrializzazione  delle  aree  di  crisi  siderurgica   di   cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge." 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art.  145,  comma
52) che " Il  programma  speciale  di  reindustrializzazione  di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,  e'  integrato
con la previsione dello sviluppo di un polo di attivita'  industriali
ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova.Per finanziare
gli interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la  spesa
di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003".