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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 1999, n. 67

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonchè le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2002)
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Testo in vigore dal:  6-4-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;
Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria;
Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;
Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7666 dell'8 febbraio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito applicativo e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina i depositi fiscali e la circolazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nonché i poteri di accertamento e di controllo dell'accisa sui tabacchi lavorati da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "deposito fiscale", l'impianto in cui vengono fabbricati e trasformati dai soggetti abilitati per legge nonché detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa;
b) "depositario autorizzato", il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale di cui alla lettera a).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio):
"Art. 11. - 1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.
2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio".
- Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, così come modificato con legge 29 ottobre 1993, n. 427, reca: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli olii minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie".
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (per l'argomento v. il quarto comma delle premesse):
"Art. 2. - Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo;
1) il tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare.
I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono così definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:
1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;
2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;
3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in peso del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia è apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi;
4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro né bocchino, è uguale o superiore a grammi 2,3 se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi è uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;
b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera a);
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati;
2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro;
d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per esser fiutato, ma non fumato;
e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.
Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.
Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari".