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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 1999, n. 67

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonchè le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2002)
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Testo in vigore dal: 6-4-1999
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge   22   dicembre   1957,   n.   1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1975, n.  724,  sull'importazione  e  la
commercializzazione   all'ingrosso   dei    tabacchi    lavorati    e
modificazioni alle norme sul  contrabbando  dei  tabacchi  esteri,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina  il  sistema  di
imposizione   fiscale   sui   tabacchi   lavorati,    e    successive
modificazioni; 
  Visto  l'articolo  11  della  legge  25  maggio   1989,   n.   190,
concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il  controllo  in  tema  di
distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia
di finanza; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito  dalla
legge  29  ottobre  1993,   n.   427,   concernente,   tra   l'altro,
l'armonizzazione  delle  disposizioni  in  materia  di  imposte   sui
tabacchi lavorati con quelle recate da direttive  CEE,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9  luglio  1998,  n.  283,  istitutivo
dell'Ente tabacchi italiani che  svolge  le  attivita'  produttive  e
commerciali gia' riservate o comunque attribuite  all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e
le attivita' di interesse generale  gia'  affidate  o  conferite  per
effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima; 
  Considerato che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi  italiani
concernenti la  produzione,  distribuzione  e  vendita  dei  tabacchi
lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza  e  al  controllo
fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria; 
  Considerato che alla medesima vigilanza e controllo  devono  essere
assoggettate le attivita' di  distribuzione  e  vendita  di  tabacchi
lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati  nel
territorio della Repubblica italiana; 
  Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli
articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a  norma  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-7666 dell'8 febbraio 1999; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                   Ambito applicativo e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  i  depositi  fiscali  e  la
circolazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 2 della  legge
7 marzo 1985, n. 76, nonche' i poteri di accertamento e di  controllo
dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati  da  parte  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) "deposito fiscale",  l'impianto  in  cui  vengono  fabbricati  e
trasformati  dai  soggetti  abilitati  per  legge  nonche'  detenuti,
ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in  regime
di sospensione dei diritti di accisa; 
  b) "depositario autorizzato", il soggetto titolare  e  responsabile
della gestione del deposito fiscale di cui alla lettera a). 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla     promulgazione     delle     leggi
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25  maggio
          1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli  degli
          ufficiali, sull'incremento degli  organici  e  sull'impiego
          della Guardia di finanza, nonche' sulla  durata  in  carica
          del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il
          controllo in tema di distribuzione e vendita di  generi  di
          monopolio): 
            "Art. 11. - 1. L'attivita' di vigilanza  e  di  controllo
          sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla  distribuzione  e
          sulla vendita dei generi  di  monopolio  e'  affidata  alla
          Guardia di finanza, nel quadro  della  tutela  del  gettito
          erariale derivante dai monopoli fiscali. 
            2. Le modalita' secondo le  quali  dovranno  svolgersi  i
          servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto  del
          Ministro delle finanze, sentiti il Comando  generale  della
          Guardia  di  finanza  e  l'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato. 
            3.  Sono  a  carico  dell'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli   di    Stato    tutti    gli    oneri    connessi
          all'addestramento, all'accasermamento  ed  all'impiego  del
          personale per le attivita' di cui al comma 1.  Al  relativo
          onere, che non potra' superare per gli anni  1989,  1990  e
          1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante  riduzione
          degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193  dello  stato  di
          previsione della spesa  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato per i suddetti anni. 
            4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare  le
          relative variazioni di bilancio". 
            - Il decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  cosi'  come
          modificato  con  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  reca:
          "Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli olii minerali, sull'alcole, sulle bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie". 
            - Il testo vigente dell'art. 17 della legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
            a) l'esecuzione delle leggi  e  dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
            e) (soppressa). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
            c)  previsione  di  strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
            e) previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali". 
           Nota all'art. 1: 
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della  legge  7
          marzo 1985, n. 76 (per l'argomento v. il quarto comma delle
          premesse): 
            "Art. 2. - Ai fini della presente legge sono  considerati
          tabacchi lavorati: 
               a) i sigari e sigaretti; 
               b) le sigarette; 
               c) il tabacco da fumo; 
            1) il tabacco trinciato a  taglio  fino,  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette; 
               2) gli altri tabacchi da fumo; 
               d) il tabacco da fiuto; 
               e) il tabacco da masticare. 
            I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono cosi'
          definiti: 
            a) sono considerati  sigari  o  sigaretti  quei  prodotti
          formati  da  un  ripieno,  avvolto  da   una   fascia   ed,
          eventualmente,  da  una  sottofascia,  che  possono  essere
          fumati tali e quali; essi comprendono: 
            1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale; 
            2) prodotti che presentano una fascia esterna di  tabacco
          naturale; 
            3) prodotti di tipico color tabacco, che  presentano  una
          fascia esterna  ed  una  sottofascia  entrambe  di  tabacco
          ricostituito,  della  sottovoce  24.02  E   della   tariffa
          doganale, se almeno il 60 per cento, in peso del tabacco in
          essi  contenuto  e'  formato  da  particelle   aventi   una
          larghezza ed una lunghezza superiore a  millimetri  1,75  e
          quando la fascia e' apposta a  spirale  formando,  rispetto
          all'asse longitudinale del sigaro o  sigaretto,  un  angolo
          acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi; 
            4) prodotti di tipico color tabacco, che  presentano  una
          fascia esterna  di  tabacco  ricostituito  della  sottovoce
          24.02  E  della  tariffa  doganale,  quando  il  loro  peso
          unitario, senza filtro ne' bocchino, e' uguale o  superiore
          a grammi 2,3 se il  60  per  cento  almeno,  in  peso,  del
          tabacco in essi contenuto e' formato da  particelle  aventi
          una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri  1,75
          ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi e' uguale
          o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della  loro
          lunghezza; 
            b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un
          involucro contenente tabacco,  che  possono  essere  fumati
          tali e quali e che non sono  sigari  o  sigaretti  a  norma
          della precedente lettera a); 
            c) sono considerati tabacchi da fumo: 
            1) il tabacco  trinciato  o  in  altro  modo  frazionato,
          filato o compresso in tavolette,  che  puo'  essere  fumato
          senza successiva trasformazione industriale; 
            2) i cascami di  tabacco  preparati  per  la  vendita  al
          minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che
          possono essere fumati; 
            2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per
          arrotolare le sigarette il  tabacco  da  fumo  definito  ai
          numeri 1) e 2) nel quale piu' del  25  per  cento  in  peso
          delle particelle di tabacco abbia una larghezza  di  taglio
          inferiore ad un millimetro; 
            d) e' considerato come tabacco da  fiuto  il  tabacco  in
          polvere  o  in  grani  specialmente  preparato  per   esser
          fiutato, ma non fumato; 
            e) e' considerato come tabacco da  masticare  il  tabacco
          presentato in rotoli, in barre, in lamine,  in  cubi  o  in
          tavolette,  condizionato  per  la  vendita  al   minuto   e
          specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato. 
            Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera
          a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3. 
            Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati
          integralmente con tabacco  naturale,  ossia  con  foglie  e
          frammenti  di  foglie  che   conservino   macroscopicamente
          integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari".