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LEGGE 17 luglio 1942, n. 907

Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (042U0907)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2024)
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Testo in vigore dal:  26-2-1970
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Art. 1



Oggetto del monopolio.

La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia. (11)
((14))
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.P.R. 9 marzo 1961, n. 390 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli Stati Membri della Comunità Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1131 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1952, n. 907, è ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunità economica europea, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi".