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LEGGE 17 luglio 1942, n. 907

Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (042U0907)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
Testo in vigore dal: 26-2-1970
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                       Oggetto del monopolio. 
 
  La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti  saline,
dalle miniere, la produzione del sale in qualunque  altro  modo,  la.
raccolta, l'introduzione e  la  vendita  del  sale  sono  soggette  a
monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta  eccezione
per la Sicilia, per la  Sardegna  e  per  le  isole  minori  ad  esse
adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di  Livigno  e  di
Campione d'Italia. (11) ((14)) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.P.R. 9 marzo 1961, n. 390 ha disposto (con l'art. 1)  che  "In
deroga alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 luglio  1942,  n.
907, e' ammessa l'introduzione in Italia di  sale  proveniente  dagli
Stati Membri della Comunita'  Economica  Europea  nel  limite  di  un
contingente annuale pari al 5%  della  produzione  nazionale,  previo
nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando
trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1131 ha disposto (con l'art. 1)  che
"In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della  legge  17  luglio
1952,  n.  907,  e'  ammessa  l'introduzione,  nel  territorio  della
Repubblica soggetto a monopolio,  di  sale  proveniente  dagli  Stati
membri della Comunita' economica europea,  nonche'  dalla  Sicilia  e
dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato quando  trattasi  di  quantitativi  eccedenti  i  5
chilogrammi".