DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 66.
                 Funzioni conferite agli enti locali

  1.  Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
    (( a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento
degli  atti  catastali,  partecipando  al  processo di determinazione
degli  estimi  catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo
65, comma 1, lettera h) ));
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443.
    c)  alla  rilevazione  dei  consorzi  di  bonifica  e degli oneri
consortili gravanti sugli immobili.
  2.  Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere
esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.