stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 239

Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 3 agosto 1995, n. 336 (in G.U. 16/08/1995, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1995)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-6-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un tetto massimo per gli onorari spettanti ai sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.