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DECRETO LEGISLATIVO 2 dicembre 1999, n. 464

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in materia di imposta sugli intrattenimenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2000
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Testo in vigore dal:  1-1-2000

Art. 2

Disposizioni di coordinamento normativo
1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "h-ter", sono sostituite dalle seguenti: "h-quater";
b) nell'articolo 21, comma 2, le parole: "dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sopra citato, così come modificati dal presente decreto.
"Art. 20 (Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche). - 1. Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere compensato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto coni Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli.
3. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h -bis) è aggiunta, in fine, la seguente:
''(hquater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografichè'".
"Art. 21 (Norma di copertura a norma dell'art. 1 comma 1, lettera o), della legge di delega). -1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è determinata nella misura del 23 per cento.
2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista dall'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.
3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è abrogato".