LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

note: Entrata in vigore della legge: 14/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
          (Contratto di programma e contratto di servizio) 
   ((1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha  durata
coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo  8  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione,  del  3
maggio 2013, ed e'  stipulato  tra  ENAV  Spa  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto  di  competenza,  con  il
Ministro della  difesa.  Entro  il  30  giugno  dell'anno  precedente
l'inizio   del   periodo   di   riferimento,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette  uno
schema di contratto di  programma  ai  soggetti  di  cui  al  periodo
precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo  anno
e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale
termine non si  pervenga  al  perfezionamento  del  nuovo  contratto,
continua  ad  applicarsi  il  contratto  relativo   al   periodo   di
riferimento precedente)). 
   2. Il contratto di programma: 
      a) regola le prestazioni  e  definisce  gli  investimenti  e  i
servizi, ((nonche' gli  standard  di  sicurezza  e  di  qualita'  dei
servizi erogati anche in base alla normativa europea)), stabilendo  i
corrispettivi economici e le  modalita'  di  erogazione.  ((Lo  Stato
garantisce a ENAV Spa il rimborso delle  risorse  necessarie  per  la
fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore  dei
voli esonerati, in conformita'  all'articolo  10,  paragrafo  5,  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione,  del  3
maggio 2013)); 
      b) definisce gli obiettivi e gli standard, nonche' le modalita'
e i tempi di adeguamento, relativi  ai  livelli  di  sicurezza  e  di
qualita' dei  servizi,  alla  produttivita'  dei  fattori  impiegati,
inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai 
predetti obiettivi e standard e' correlato alla variazione delle 
      tariffe  e  a  eventuali  trasferimenti  statali  destinati   a
investimenti; 
c) definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e 
quelli da concedere in appalto o in gestione  a  terzi;  l'Ente  fino
alla definizione del contratto di programma non  assume  impegni  che
vincolino l'applicazione del medesimo; 
      d) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per  i
casi di inadempienza. 
   3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
   4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
   5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
   6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).