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LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

note: Entrata in vigore della legge: 14/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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Testo in vigore dal:  14-1-1997 al: 22-5-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Trasformazione dell'Azienda autonoma
di assistenza al volo per il traffico
aereo generale)
1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAV-TAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1 gennaio 1996.
2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al decreto di approvazione dello statuto e comunque non oltre il 30 giugno 1999, previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni della trasformazione medesima. Entro il predetto termine sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica. Lo schema di decreto interministeriale per la trasformazione in società per azioni è inviato al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che lo esprimono nel termine di trenta giorni.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.