LEGGE 30 luglio 2002, n. 174

Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in Milano, ed altri interventi.

Testo in vigore dal: 23-8-2002
                               Art. 2.
            Completamento della diga foranea di Molfetta
  1. Per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento,
dragaggio  e  di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, e'
autorizzato  a  favore  del  comune  di Molfetta un limite di impegno
ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002. A tal fine il
comune medesimo e' autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote
del limite di impegno ad esso attribuito.
  2.  Per  la  copertura  degli  oneri di cui al comma 1, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.