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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2019, n. 78

Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. (19G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/2023)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-8-2019
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97  e,  in  particolare,
l'articolo 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; 
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in  particolare,
l'articolo 7, comma 31-ter; 
  Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012  n.  174,  convertito  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 10; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001,
n. 398, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002,  n.
98 e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 11; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2009,
n. 210 e, in particolare, la Tabella A di cui all'articolo 5; 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  come
modificato dal decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  74  e,  in
particolare, l'articolo 14; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e,   in
particolare, l'articolo 203, comma 1; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 10; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 18 settembre 2015, n. 217; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in  legge,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  ed  in
particolare l'articolo 16, comma 4; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e,  in  particolare,
l'articolo 12, comma 1-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018,  n.
112; 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,   e,   in
particolare, gli articoli 32, 32-bis, 32-ter e 32-sexies; 
  Considerato, inoltre, che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge
n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto
2018, n. 97, dispone, tra l'altro, che il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato sui decreti per il riordino dell'organizzazione dei ministeri; 
  Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita', di  non  avvalersi
di tale facolta'; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
seduta dell'11 giugno 2019; 
  Informate le Organizzazioni sindacali; 
  Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
per la pubblica amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Funzioni e finalita' 
 
  1. Il Ministero dell'interno, attraverso gli uffici centrali in cui
si articola, esercita le funzioni e i compiti di cui agli articoli 14
e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, nonche'  quelle  ad  esso  attribuite  da  ogni  altra
disposizione di legge vigente. 
  2.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'organizzazione  e   le
funzioni degli Uffici  centrali  in  cui  si  articola  il  Ministero
dell'interno, di seguito denominato «Ministero». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  della  legge  23
          agosto1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia
          di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo,  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  nonche'  in  materia  di
          famiglia e disabilita') pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 agosto 2018, n. 188: 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 14 e 15
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo  1997,  n.  59)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
                2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
                3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale. 
                6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte
          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
                «Art.  14   (Attribuzioni).   -   1.   Al   Ministero
          dell'interno  sono  attribuite  le  funzioni  e  i  compiti
          spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare
          costituzione e del funzionamento degli  organi  degli  enti
          locali e funzioni statali  esercitate  dagli  enti  locali,
          tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  difesa
          civile,  politiche  di  protezione  civile  e   prevenzione
          incendi, salve le  specifiche  competenze  in  materia  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, tutela  dei  diritti
          civili,  cittadinanza,  immigrazione,  asilo   e   soccorso
          pubblico. 
                2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                  a)  garanzia  della  regolare  costituzione   degli
          organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
                  b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica  e
          coordinamento delle forze di polizia; 
                  c) amministrazione generale e supporto dei  compiti
          di rappresentanza generale di governo sul territorio; 
                  d) tutela dei diritti civili, ivi  compresi  quelli
          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione
          e asilo. 
                  d-bis)   organizzazione   e   funzionamento   delle
          strutture centrali e periferiche dell'amministrazione,  con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 
                3. Il ministero svolge attraverso il corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
                4. Restano  ferme  le  disposizioni  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121. 
                Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il ministero si  articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a cinque. 
                2.  L'organizzazione  periferica  del  ministero   e'
          costituita dagli Uffici territoriali  del  governo  di  cui
          all'art. 11, anche con compiti di  rappresentanza  generale
          del  governo  sul  territorio,  dalle  Questure   e   dalle
          strutture periferiche del corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
              - La legge 1° aprile 1981, n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139
          (Disposizioni  in  materia  di  rapporto  di  impiego   del
          personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
          10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, S.O. 
              - Si riporta l'art. 10 della legge 28 luglio  1999,  n.
          266 (Delega al  Governo  per  il  riordino  delle  carriere
          diplomatica e  prefettizia,  nonche'  disposizioni  per  il
          restante personale del Ministero degli affari  esteri,  per
          il personale militare del Ministero della  difesa,  per  il
          personale  dell'Amministrazione  penitenziaria  e  per   il
          personale  del  Consiglio  superiore  della   magistratura)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n.  183,
          S.O.: 
                «Art. 10 (Delega al Governo  per  la  disciplina  del
          rapporto  di   impiego   del   personale   della   carriera
          prefettizia). - 1. In attesa del riordino delle funzioni  e
          degli uffici  dell'Amministrazione  civile  dell'interno  e
          delle prefetture, anche in ragione della  specificita'  dei
          compiti di rappresentanza generale del Governo, nonche'  al
          fine  di  assicurare  organicita'  e   funzionalita'   alla
          disciplina del rapporto di  impiego  dei  funzionari  della
          carriera prefettizia, il Governo e'  delegato  ad  emanare,
          entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  diretti  a
          disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il
          trattamento  economico  del  personale  di  tale  carriera,
          tenendo conto che  le  risorse  annualmente  destinate  dal
          bilancio  dello  Stato  e  dalle   leggi   finanziarie   ai
          miglioramenti  retributivi  sono  determinate   nell'ambito
          degli  stessi  vincoli  e   delle   stesse   compatibilita'
          economiche stabiliti per il personale  contrattualizzato  e
          comunque non inferiori a  quelle  del  comparto  sicurezza,
          attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) previsione di un procedimento negoziale tra  una
          delegazione di parte pubblica presieduta dal  Ministro  per
          la   funzione   pubblica   ed   una    delegazione    delle
          organizzazioni  sindacali  rappresentative  del   personale
          della carriera prefettizia, con  cadenza  quadriennale  per
          gli aspetti giuridici e biennale per quelli  economici  del
          rapporto di impiego del personale della carriera stessa,  i
          cui contenuti sono  recepiti  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica.   Formano   oggetto   del   procedimento
          negoziale  il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, l'orario di  lavoro,  il  congedo  ordinario  e
          straordinario, la reperibilita', l'aspettativa  per  motivi
          di salute e di famiglia,  i  permessi  brevi  per  esigenze
          personali, le aspettative ed i permessi sindacali;  restano
          ferme le previsioni dell'art. 5, terzo comma,  e  dell'art.
          43, ventesimo comma, della legge 1° aprile  1981,  n.  121;
          tale  accordo  non  potra'   comportare,   direttamente   o
          indirettamente,  impegni  di  spesa  eccedenti  rispetto  a
          quanto previsto nella legge finanziaria, nei  provvedimenti
          ad essa collegati, nonche' nel  bilancio  dello  Stato.  In
          fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare  le
          risorse disponibili  in  funzione  del  riequilibrio  delle
          retribuzioni della carriera prefettizia rispetto  a  quelle
          della dirigenza ministeriale contrattualizzata,  eliminando
          ogni eventuale sperequazione; 
                  b)  rafforzamento  della   specificita'   e   della
          unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una
          rinnovata procedura concorsuale  come  unica  modalita'  di
          accesso alla qualifica  iniziale  e  l'esclusione  di  ogni
          possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto
          previsto  dalle  vigenti  disposizioni  per  la  nomina   a
          prefetto; conseguente abrogazione dell'art. 51 della  legge
          10  ottobre  1986,  n.  668;  revisione  delle   qualifiche
          mediante il massimo accorpamento possibile; 
                  c)  possibilita'  di  ampliamento  dei  titoli   di
          laurea, ivi compresi quelli  ad  indirizzo  economico,  per
          l'accesso alla qualifica iniziale  a  seguito  di  accurata
          selezione pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a
          due anni,  di  percorsi  di  formazione  presso  la  Scuola
          superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso  altre
          scuole di formazione dell'Amministrazione statale,  nonche'
          presso altri soggetti pubblici e privati,  e  di  tirocinio
          operativo; possibilita' di prevedere eventuali  periodi  di
          studio presso  amministrazioni  ed  istituzioni  dei  Paesi
          dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali  e
          di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e
          convenzioni  intergovernative;  l'attuazione  delle  citate
          previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico  del
          bilancio dello Stato; 
                  d)  avanzamento   in   carriera   secondo   criteri
          obiettivi di selezione per merito e valutazione  collegiale
          dopo  un  congruo  periodo  di  effettivo  servizio   nella
          qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate
          esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione
          centrale  e  periferica  del   Ministero   dell'interno   e
          nell'ambito  di  strutture   formative,   secondo   criteri
          obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna,
          fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni  per
          la nomina a prefetto; 
                  e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici
          centrali e periferici  del  Ministero  dell'interno,  degli
          incarichi e delle  funzioni  da  attribuire  ai  funzionari
          della carriera prefettizia in  ragione  delle  esigenze  di
          gestione unitaria dei compiti  dell'Amministrazione,  della
          specificita'  della   responsabilita'   di   rappresentanza
          generale del  Governo  e  di  amministrazione  generale  da
          definire ai sensi della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, ferma  restando  l'individuazione
          degli uffici di  livello  dirigenziale  generale  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b) della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni; 
                  f)  revisione  dei  criteri  di  attribuzione   dei
          compiti  e  delle   responsabilita'   in   relazione   alle
          attitudini individuali alle  peculiarita'  della  qualifica
          rivestita  ed  alle   esigenze   di   arricchimento   della
          qualificazione professionale; 
                  g)  definizione   di   un   trattamento   economico
          onnicomprensivo, articolato in una  componente  stipendiale
          di base, nonche' in  altre  due  componenti  correlate,  la
          prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli  incarichi
          di responsabilita'  esercitati,  la  seconda  ai  risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.  A  tal  fine
          saranno definiti appositi criteri per la  determinazione  e
          la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei
          risultati conseguiti, nonche' per  la  costituzione  di  un
          apposito fondo di finanziamento; 
                  h) previsione di adeguate facilitazioni  economiche
          e logistiche per la mobilita' dei  funzionari  qualora  non
          siano assegnatari di alloggi da parte  dell'Amministrazione
          e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre
          misure idonee a favorire la mobilita' di sede; 
                  i)   copertura   assicurativa   del   rischio    di
          responsabilita' civile; 
                  l)  estensione   ai   funzionari   della   carriera
          prefettizia incaricati  della  provvisoria  amministrazione
          degli  enti  locali  della  difesa  in  giudizio  ai  sensi
          dell'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30
          ottobre 1933, n. 1611; 
                  m) esplicita indicazione  delle  norme  legislative
          abrogate. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          emanati su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica e con il Ministro per la  funzione
          pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          competenti Commissioni  parlamentari,  che  si  pronunciano
          entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i  quali
          i decreti legislativi sono emanati  anche  in  assenza  del
          parere.». 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Si riporta l'articolo  2  della  legge  30  settembre
          2004, n. 252  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina  in
          materia di rapporto di  impiego  del  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco) pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 ottobre 2004, n. 240: 
                «Art. 2 (Delega al  Governo  per  la  disciplina  dei
          contenuti del rapporto di impiego del personale  del  Corpo
          nazionale dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
          impiego del personale di cui  all'art.  1  e  del  relativo
          trattamento  economico,  secondo  i  seguenti  principi   e
          criteri direttivi: 
                  a)  istituzione  di   un   autonomo   comparto   di
          negoziazione,  denominato  «vigili  del  fuoco  e  soccorso
          pubblico»,  con  la  previsione  nel  suo  ambito  di   due
          procedimenti, uno per il personale  attualmente  inquadrato
          nelle qualifiche dirigenziali e nei  profili  professionali
          del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
          laurea specialistica ed  eventuali  titoli  abilitativi,  e
          l'altro per  il  restante  personale,  distinti  anche  con
          riferimento  alla   partecipazione   delle   organizzazioni
          sindacali   rappresentative,   diretti    a    disciplinare
          determinati aspetti del rapporto di  impiego.  Per  ciascun
          procedimento,  le  delegazioni  trattanti  sono   composte:
          quella di parte pubblica,  dal  Ministro  per  la  funzione
          pubblica,  in  qualita'   di   presidente,   dal   Ministro
          dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle  finanze,
          o dai sottosegretari di Stato da loro delegati;  quella  di
          parte sindacale, dai  rappresentanti  delle  organizzazioni
          sindacali   rispettivamente   rappresentative   a   livello
          nazionale, individuate con  decreto  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure  di
          cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165.  I  contenuti  dell'accordo  negoziale  che
          conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
          Presidente della Repubblica, previa  delibera  della  Corte
          dei conti da adottare, secondo le modalita' e  i  contenuti
          di cui all'art. 47, comma 5,  del  decreto  legislativo  30
          marzo   2001,   n.   165,   entro   quindici   giorni   dal
          raggiungimento dell'accordo  stesso.  Sono  demandati  alla
          disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
          attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e  nei
          profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
          fini dell'accesso, la  laurea  specialistica  ed  eventuali
          titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
          accessorio; il  trattamento  economico  di  missione  e  di
          trasferimento e i  buoni  pasto;  il  trattamento  di  fine
          rapporto e le forme pensionistiche complementari; il  tempo
          di  lavoro;  il  congedo  ordinario  e  straordinario;   la
          reperibilita'; l'aspettativa per  motivi  di  salute  e  di
          famiglia; i  permessi  brevi  per  esigenze  personali;  il
          patrocinio legale e la tutela  assicurativa;  le  linee  di
          indirizzo   per    la    formazione    e    l'aggiornamento
          professionale, per la garanzia  e  il  miglioramento  della
          sicurezza sul lavoro e  per  la  gestione  delle  attivita'
          socio-assistenziali  del  personale;  gli  istituti  e   le
          materie di  partecipazione  sindacale  e  le  procedure  di
          raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
          i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
          struttura degli accordi stessi e i rapporti tra  i  diversi
          livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le  materie  di
          partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli
          42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Con
          esclusione  del  tempo  di  lavoro,  formano  oggetto   del
          procedimento negoziale riguardante il restante personale le
          predette materie, nonche'  le  seguenti  altre:  la  durata
          massima dell'orario di lavoro  settimanale,  i  criteri  di
          articolazione   dell'orario   di   lavoro   giornaliero   e
          settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni
          particolari;   il   trattamento   economico    di    lavoro
          straordinario; i criteri per la  mobilita'  a  domanda;  le
          linee di indirizzo di impiego del  personale  in  attivita'
          atipiche; 
                  b) rideterminazione dell'ordinamento del  personale
          in   relazione   alle   esigenze   operative,   funzionali,
          tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso: 
                    1) l'introduzione di  nuovi  istituti  diretti  a
          rafforzare la specificita'  del  rapporto  di  impiego,  in
          aggiunta  ai  peculiari  istituti  gia'  previsti  per   il
          personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  dal
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla  legge  10
          agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore; 
                    2) la revisione  o  la  soppressione  dei  ruoli,
          qualifiche,  aree  funzionali   e   profili   professionali
          esistenti e l'istituzione  di  nuovi  ruoli  e  qualifiche,
          anche con facolta' di istituire,  senza  oneri  aggiuntivi,
          apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali  e'
          richiesto  il  possesso  di  lauree  specialistiche  e   di
          eventuali   titoli   abilitativi.   Tale   riassetto   puo'
          riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche,  anche  le
          funzioni,  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche,  i
          requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
          avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
          modalita'  di  sviluppo  verticale  e  orizzontale   basate
          principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
          titoli  di  studio  e  sui   percorsi   di   formazione   e
          qualificazione professionali; 
                  c) nell'ambito dell'operazione di riordino  di  cui
          alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare,  del
          ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
          dirigenziali  e  nei  profili  professionali  del   settore
          operativo richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la  laurea
          specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo: 
                    1)  l'accesso   alla   dirigenza   riservato   al
          personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in
          possesso dei requisiti di legge  attualmente  previsti  per
          l'accesso alla dirigenza e proveniente  da  qualifiche  per
          l'accesso alle  quali  e'  richiesto  un  concorso  esterno
          riservato ai soggetti in possesso di lauree  specialistiche
          ed eventuali titoli abilitativi, necessari per  l'esercizio
          di funzioni connesse ai compiti operativi, con  conseguente
          esclusione di ogni possibilita' di immissione  dall'esterno
          e abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 
                    2)  l'individuazione,  nell'organizzazione  degli
          uffici centrali e periferici  del  Ministero  dell'interno,
          degli incarichi e delle funzioni da conferire al  personale
          delle    qualifiche    dirigenziali,     ferma     restando
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  b),
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni; 
                    3) la revisione dei criteri di attribuzione degli
          incarichi in relazione alle attitudini individuali  e  alla
          capacita' professionale, alle peculiarita' della  qualifica
          rivestita,  alla  natura  e  alle   caratteristiche   delle
          funzioni da esercitare; 
                    4) che il personale delle qualifiche dirigenziali
          possa  essere  temporaneamente  collocato,   entro   limiti
          determinati, non superiori al 5 per cento  della  dotazione
          organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
          di servizio,  in  posizione  di  disponibilita'  anche  per
          incarichi particolari o a  tempo  determinato,  assicurando
          comunque   la   possibilita'   per   l'amministrazione   di
          provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          i posti di funzione non coperti; 
                  d)  attuazione  delle  disposizioni   dei   decreti
          legislativi di cui al presente articolo  attraverso  uno  o
          piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi  1
          e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici  mesi
          dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi
          stessi; 
                  e)   indicazione   esplicita   delle   disposizioni
          legislative abrogate. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          emanati su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco.  Gli  schemi  di
          decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
          e  al  Senato  della  Repubblica  per   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  che  si  esprimono
          entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
          i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
          del parere. 
                3. Con uno o  piu'  decreti  legislativi  da  emanare
          entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e  integrative  di  questi
          ultimi, nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  e
          delle procedure stabiliti dal presente articolo.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,   n.   139
          (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003,  n.  229),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006,  n.  80,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  29
          luglio 2003, n. 229  (Interventi  in  materia  di  qualita'
          della regolazione, riassetto normativo  e  codificazione  -
          legge di semplificazione 2001)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196: 
                «Art. 11 (Riassetto delle  disposizioni  relative  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  trenta  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti
          concernenti il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  ai
          sensi e secondo i principi e i  criteri  direttivi  di  cui
          all'art.  20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  come
          sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  revisione  e  riassetto  della  normativa   che
          disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  in  materia   di   soccorso   pubblico,
          prevenzione incendi, protezione  civile,  difesa  civile  e
          incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del  personale  per
          gli aspetti non demandati  alla  contrattazione  collettiva
          nazionale, in modo da consentirne  la  coerenza  giuridica,
          logica e sistematica, con particolare riferimento: 
                    1) alla definizione delle attribuzioni del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
          pubblico; 
                    2) al riassetto della  normativa  in  materia  di
          prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
          anche   dell'evoluzione   tecnologica   e   dei   mutamenti
          socio-ambientali; 
                    3) alla revisione delle disposizioni  sui  poteri
          autorizzatori  in  materia  di  prevenzione  incendi  e  di
          vigilanza antincendi; 
                  b)   armonizzazione   delle   disposizioni    sulla
          prevenzione incendi alla normativa  sullo  sportello  unico
          per le attivita' produttive; 
                  c) coordinamento e adeguamento della normativa alle
          disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. 
                2. All'attuazione ed  esecuzione  delle  disposizioni
          emanate ai sensi del comma 1 si provvede  con  uno  o  piu'
          regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7,  comma  31-ter,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'   economica)   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O: 
                «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). - (Omissis). 
                31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo
          dei segretari comunali e provinciali,  istituita  dall'art.
          102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000, n.  267,  e'  soppressa.  Il  Ministero  dell'interno
          succede a titolo universale  alla  predetta  Agenzia  e  le
          risorse  strumentali  e  di  personale  ivi  in   servizio,
          comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono   trasferite   al
          Ministero medesimo. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  10   del
          decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito  dalla
          legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,
          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e
          funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'  ulteriori
          disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
          2012.  Proroga  di  termine  per  l'esercizio   di   delega
          legislativa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre
          2012, n. 286, S.O:  
                «Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali). - 1. 
                2.  La  Scuola  Superiore  per  la  formazione  e  la
          specializzazione    dei    dirigenti     della     pubblica
          amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
          soppressa  e  i  relativi  organi  decadono.  Il  Ministero
          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
          Scuola  e  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  e   di
          personale ivi in  servizio  sono  trasferite  al  Ministero
          medesimo. 
                3.  I  predetti  dipendenti  con  contratto  a  tempo
          indeterminato  sono  inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero
          dell'interno sulla base  della  tabella  di  corrispondenza
          approvata  col  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          cui all'art.  7,  comma  31-quater,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il  trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento. 
                4. Per garantire la continuita' delle  funzioni  gia'
          svolte dalla Scuola, fino all'adozione del  regolamento  di
          cui al comma 6, l'attivita' continua ad  essere  esercitata
          presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 
                5.  La  disposizione  di  cui   all'art.   7,   comma
          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  continua  ad  applicarsi  anche  per  gli   oneri
          derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
                6. Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento  del
          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la
          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,
          previsto  dall'art.  7,  commi  31-ter  e   seguenti,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del
          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, da adottare con le modalita' di cui  all'art.
          2, comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo  periodo,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede,
          fermo restando il numero delle  strutture  dirigenziali  di
          livello    generale    e    non    generale,     risultante
          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti
          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle
          funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento  del
          personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
          una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile
          dell'interno corrispondente al numero  degli  inquadramenti
          da disporre ai sensi del decreto di cui all'art.  7,  comma
          31-quater,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 
                7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore  del   presente   decreto,   presso   il   Ministero
          dell'interno, il Consiglio direttivo per  l'Albo  Nazionale
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  presieduto   dal
          Ministro dell'interno, o da  un  Sottosegretario  di  Stato
          appositamente delegato, e composto  dal  Capo  Dipartimento
          per  gli  Affari  Interni  e  territoriali,  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, da due  prefetti  dei  capoluoghi  di  regione
          designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
          e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
          da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
          proposta del Consiglio  Direttivo,  sentita  la  Conferenza
          Stato Citta' e Autonomie locali: 
                  a)   definisce   le   modalita'    procedurali    e
          organizzative per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari,
          nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
                  b)  definisce  e  approva  gli  indirizzi  per   la
          programmazione  dell'attivita'  didattica   ed   il   piano
          generale  annuale  delle  iniziative  di  formazione  e  di
          assistenza, verificandone la relativa attuazione; 
                  c) provvede alla ripartizione dei  fondi  necessari
          all'espletamento  delle  funzioni  relative  alla  gestione
          dell'albo e  alle  attivita'  connesse,  nonche'  a  quelle
          relative  alle  attivita'  di  reclutamento,  formazione  e
          aggiornamento dei segretari  comunali  e  provinciali,  del
          personale degli enti locali, nonche'  degli  amministratori
          locali; 
                  d)  definisce  le  modalita'  di  gestione   e   di
          destinazione dei beni strumentali  e  patrimoniali  di  cui
          all'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. 
                8.  La  partecipazione  alle  sedute  del   Consiglio
          direttivo  non   da'   diritto   alla   corresponsione   di
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. 
                9. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre    2001,    n.    398    (Regolamento     recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale generale del Ministero dell'interno), abrogato
          dal  presente  decreto,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  2  e  11,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo  2002,  n.
          98 (Regolamento di organizzazione degli Uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro dell'interno), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Sono
          uffici di diretta collaborazione con il Ministro: 
                  a) l'Ufficio di Gabinetto; 
                  b)  l'Ufficio  affari   legislativi   e   relazioni
          parlamentari; 
                  c) (abrogata); 
                  d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione; 
                  e) la Segreteria del Ministro; 
                  f) la Segreteria particolare del Ministro; 
                  g) la Segreteria tecnica del Ministro; 
                  h) le Segreterie dei sottosegretari di Stato. 
                2.  Gli  uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace
          e funzionale svolgimento dei compiti di  definizione  degli
          obiettivi, la elaborazione delle  politiche  pubbliche,  la
          valutazione della loro attuazione e le  connesse  attivita'
          di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.  L'Ufficio
          di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto
          al   Ministro   da   parte   degli   uffici   di    diretta
          collaborazione, che  costituiscono,  ai  fini  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa. 
                3.  L'assetto  interno  degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione e' determinato con decreto del Ministro,  di
          natura non regolamentare.» 
                «Art.  11  (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione e' assegnato nei limiti di
          seguito stabiliti. All'Ufficio di Gabinetto sono  assegnate
          fino  al  massimo  di  150  unita',  all'Ufficio  Stampa  e
          Comunicazione sono assegnate fino al massimo di 40  unita',
          alla  Segreteria,  alla  Segreteria  particolare   e   alla
          Segreteria   tecnica   del    Ministro    sono    assegnate
          complessivamente fino al massimo di 45 unita'. 
                All'Ufficio   affari    legislativi    e    relazioni
          parlamentari sono assegnate fino al massimo di 85 unita' di
          personale. Al Servizio di controllo interno e' assegnato un
          contingente costituito fino al  massimo  di  20  unita'  di
          personale. A  ciascuna  Segreteria  dei  Sottosegretari  di
          Stato sono  assegnate  fino  al  massimo  di  8  unita'  di
          personale.  Le  posizioni  dei   Capi   e   dei   Segretari
          particolari delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si
          intendono aggiuntive rispetto al contingente  di  8  unita'
          sopra indicato. 
                2.   All'Ufficio   Stampa   e   Comunicazione,   alla
          Segreteria del Ministro, alla  Segreteria  particolare  del
          Ministro, alla  Segreteria  tecnica  del  Ministro  e  alle
          Segreterie dei  Sottosegretari  di  Stato,  possono  essere
          addetti, nel limite del  trenta  per  cento  del  personale
          complessivamente ad essi assegnato,  ivi  comprese  per  le
          Segreterie dei  Sottosegretari  le  posizioni  di  vertice,
          dipendenti di amministrazioni  pubbliche  in  posizione  di
          aspettativa, comando o fuori ruolo,  collaboratori  assunti
          con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per
          particolari professionalita' e specializzazioni, anche  con
          incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.  Gli
          incarichi, compresi quelli degli  assistenti  di  cui  agli
          articoli 7 e 8, sono conferiti per la  durata  massima  del
          mandato governativo. 
              3. Gli incarichi di Capo  e  Vice  Capo  di  Gabinetto,
          Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio affari  legislativi
          e relazioni parlamentari sono conferiti  ai  funzionari  di
          cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
          2000, n. 139, secondo le procedure ivi previste. 
                4. Per l'individuazione dei posti di  funzione  della
          carriera prefettizia e per  il  conferimento  dei  relativi
          incarichi si fa  riferimento  alle  procedure  e  modalita'
          stabilite negli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 19
          maggio 2000, n. 139, nel limite di  38  unita'  complessive
          per   l'Ufficio   di   Gabinetto,   l'Ufficio   Stampa    e
          Comunicazione, la Segreteria del  Ministro,  la  Segreteria
          particolare  del  Ministro  e  la  Segreteria  tecnica  del
          Ministro; di 33 unita' per l'Ufficio affari  legislativi  e
          relazioni parlamentari; di  4  unita'  per  il  contingente
          posto a disposizione del Servizio di controllo interno;  di
          una unita' per ciascuna Segreteria  dei  Sottosegretari  di
          Stato, oltre all'incarico di Capo della Segreteria. 
                5. All'Ufficio di  Gabinetto,  all'Ufficio  Stampa  e
          Comunicazione,   alla   Segreteria   del   Ministro,   alla
          Segreteria  particolare  del  Ministro  e  alla  Segreteria
          tecnica del Ministro possono essere assegnati dirigenti  di
          seconda   fascia   del   ruolo    unico    dei    dirigenti
          contrattualizzati nel limite complessivo di due unita'. 
                6. Al contingente di personale posto  a  disposizione
          del Servizio di controllo interno possono essere  assegnati
          dirigenti di seconda fascia del ruolo unico  dei  dirigenti
          contrattualizzati nel limite di due unita'. 
                7.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale
          necessari  per  l'attivita'   degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione  si  provvede   nell'ambito   degli   Uffici
          stessi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210: 
                «Art. 5 (Personale dirigente).  -  1.  In  attuazione
          dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e dell'art. 74,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  sono
          soppressi dodici posti di funzione di prefetto  individuati
          nell'allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante
          del presente regolamento, nonche' sette posti  di  funzione
          di  vice  prefetto  e  sessanta  posti   di   funzione   di
          viceprefetto aggiunto. 
                2. Corrispondentemente, le dotazioni organiche  delle
          qualifiche di prefetto, di viceprefetto e  di  viceprefetto
          aggiunto, previste nella  tabella  B  allegata  al  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n.  139,  come  modificata  dal
          decreto del Ministro dell'interno 4 ottobre 2002,  n.  243,
          sono ridotte rispettivamente di dodici,  sette  e  sessanta
          unita'. 
                3. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera  a),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 74, comma
          1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, sono  soppressi  tredici  uffici  di  dirigente  di
          seconda  fascia  dell'Area  I  dell'Amministrazione  civile
          dell'interno. 
                4. Corrispondentemente, le  dotazioni  organiche  dei
          dirigenti   dell'Area   I    dell'Amministrazione    civile
          dell'interno, sono determinate come previsto  nell'allegata
          tabella B, che costituisce parte  integrante  del  presente
          regolamento.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: 
                «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.
          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di
          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                  e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,
          del decreto-legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 
                4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma
          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a
          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti. 
                5. 
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                7. 
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  aprile
          2016, n. 91, S.O.: 
                «Art. 203 (Monitoraggio delle Infrastrutture e  degli
          insediamenti prioritari). - 1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sono
          individuate  le  procedure  per   il   monitoraggio   delle
          infrastrutture   ed   insediamenti   prioritari   per    la
          prevenzione e repressione  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa per le  quali  e'  istituito  presso  il  Ministero
          dell'interno un apposito Comitato di  coordinamento.  Nelle
          more dell'adozione del decreto  di  cui  al  primo  periodo
          continuano ad applicarsi le disposizioni  del  decreto  del
          Ministero dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  5  marzo  2004,  n.  54  e  successive
          modifiche, anche alle opere soggette  a  tale  monitoraggio
          alla data di entrata in vigore del presente codice. 
                2.  Si  applicano,  altresi',  le  modalita'   e   le
          procedure di monitoraggio finanziario di  cui  all'art.  36
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettera  a)
          e b),  e  10  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  recante  disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O.: 
                «Art. 2 (Riduzione delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
                  a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e
          di livello non generale e le relative dotazioni  organiche,
          in misura non  inferiore,  per  entrambe  le  tipologie  di
          uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di  quelli
          esistenti; 
                  b)  le  dotazioni  organiche  del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
                (Omissis). 
                10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
                  a)   alla   concentrazione   dell'esercizio   delle
          funzioni  istituzionali,  attraverso  il   riordino   delle
          competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
                  b) alla riorganizzazione degli uffici con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                  c) alla rideterminazione della rete  periferica  su
          base regionale o interregionale; 
                  d)  all'unificazione,  anche  in  sede  periferica,
          delle  strutture  che  svolgono   funzioni   logistiche   e
          strumentali, compresa  la  gestione  del  personale  e  dei
          servizi comuni; 
                  e)  alla  conclusione  di  appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
                  f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di
          cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 maggio 2015 (Rideterminazione delle dotazioni  organiche
          del personale appartenente alla carriera prefettizia,  alle
          qualifiche  dirigenziali  di  prima  e  di  seconda  fascia
          dell'Area I comparto Ministeri, nonche' del personale delle
          aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre  2015,  n.
          217. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma  4,  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita'  e  la  giustizia  sociale,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014, n. 143: 
                «Art. 16 (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi
          in agricoltura). - (Omissis). 
                4. Al solo fine di realizzare interventi di  riordino
          diretti ad assicurare ulteriori riduzioni  della  spesa,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,
          i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi  inclusi
          quelli degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  possono
          essere adottati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I
          decreti  previsti  dal  presente  comma  sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente. Il termine di cui  al  primo  periodo  si  intende
          rispettato se entro la  medesima  data  sono  trasmessi  al
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze gli schemi di decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  12,  comma  1-bis  del
          decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti
          per  l'accelerazione  dei  procedimenti   in   materia   di
          protezione  internazionale,  nonche'   per   il   contrasto
          dell'immigrazione  illegale)  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40: 
              «Art. 12 (Assunzione di  personale  da  destinare  agli
          uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale   e   della   Commissione
          nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni  per
          la funzionalita' del Ministero dell'interno). - (Omissis). 
                1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare  le
          strutture  finalizzate   al   contrasto   dell'immigrazione
          illegale  e  alla  predisposizione  degli  interventi   per
          l'accoglienza legati ai flussi migratori  e  all'incremento
          delle richieste di protezione internazionale, il  Ministero
          dell'interno  provvede,  entro  il  31  dicembre  2018,   a
          predisporre  il  regolamento  di  organizzazione   di   cui
          all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n.  125.  Entro  il  predetto  termine,  il  medesimo
          Ministero provvede a dare attuazione alle  disposizioni  di
          cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   7   agosto   2012,   n.   135,   con    conseguente
          riassorbimento, entro il  successivo  anno,  degli  effetti
          derivanti dalle riduzioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  7,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione    nelle    pubbliche    amministrazioni)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  ottobre  2013,  n.
          255: 
                «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di  accesso  nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - (Omissis). 
                7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche  previste  dallo  stesso  art.   2   del   citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'art.  2,
          comma 10-ter, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio 2014. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  2  agosto
          2018 n. 112 (Regolamento recante modifiche al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2001,  n.  398,
          concernente  l'organizzazione  degli  uffici  centrali   di
          livello dirigenziale generale del  Ministero  dell'interno)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2018,  n.
          228. 
              - Si riporta il testo degli articoli 32, 32-bis, 32-ter
          e 32-sexies del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.
          Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e  delle
          carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze
          armate), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  3  dicembre
          2018, n. 281: 
                «Art.  32  (Disposizioni  per   la   riorganizzazione
          dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno).  -
          1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al
          fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicita'
          e di revisione  della  spesa  previsti  dalla  legislazione
          vigente, il Ministero  dell'interno  applica  la  riduzione
          percentuale del 20 per cento prevista dall'art. 2, comma 1,
          lettera  a),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, nella misura pari  a  ventinove  posti  di  livello
          dirigenziale generale, attraverso: 
                  a)  la  riduzione  di   otto   posti   di   livello
          dirigenziale generale  assegnati  ai  prefetti  nell'ambito
          degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2001,
          n. 398, con conseguente  rideterminazione  della  dotazione
          organica dei prefetti di cui alla  Tabella  1  allegata  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio
          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  217  del  18
          settembre 2015; 
                  b) la soppressione di  ventuno  posti  di  prefetto
          collocati a disposizione per specifiche  esigenze  in  base
          alla normativa vigente, secondo  le  modifiche  di  seguito
          indicate: 
                    1) all'art. 237 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  il  terzo  comma  e'
          sostituito dal seguente: «I  prefetti  a  disposizione  non
          possono eccedere il numero di due oltre  quelli  dei  posti
          del ruolo organico»; 
                    2) all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge  29
          ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 dicembre 1991, n.  410,  le  parole  «del  15  per
          cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»; 
                    3) all'art. 12, comma 2-bis, primo  periodo,  del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le  parole
          «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro  l'aliquota
          dell'1 per cento». 
                2.  Restano  ferme   le   dotazioni   organiche   dei
          viceprefetti e dei  viceprefetti  aggiunti,  del  personale
          appartenente alle qualifiche dirigenziali  di  prima  e  di
          seconda fascia,  nonche'  del  personale  non  dirigenziale
          appartenente   alle   aree   prima,   seconda    e    terza
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di   cui   alla
          Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 22  maggio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015. 
                3. All'art. 42, comma 1, della legge 1° aprile  1981,
          n. 121, le parole  "di  17  posti"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di 14 posti". 
                4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita'
          e nel termine  di  cui  all'art.  12,  comma  1-bis,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.   13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  2017,
          n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro  il
          medesimo  termine  si  provvede  a  dare  attuazione   alle
          disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera  b),  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          conseguente riassorbimento, entro  il  biennio  successivo,
          degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e
          2. 
                Art.  32-bis   (Istituzione   del   Nucleo   per   la
          composizione  delle  Commissioni   straordinarie   per   la
          gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e
          di condizionamento di tipo mafioso o similare). - 1. Presso
          il   Dipartimento   per   le   politiche   del    personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale
          per le risorse  umane  e'  istituito  un  apposito  nucleo,
          composto   da   personale   della   carriera   prefettizia,
          nell'ambito del quale sono individuati i  componenti  della
          commissione straordinaria di cui agli articoli  143  e  144
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  per  la  gestione  degli  enti  sciolti  per
          fenomeni di infiltrazione  e  di  condizionamento  di  tipo
          mafioso o similare. 
                2.  Al  nucleo  di  cui  al  comma  1  e'  assegnato,
          nell'ambito  delle   risorse   organiche   della   carriera
          prefettizia, un contingente di personale  non  superiore  a
          cinquanta unita', di cui dieci con qualifica di prefetto  e
          quaranta con qualifica fino a viceprefetto. 
                3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del
          nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione
          straordinaria nominata ai sensi degli articoli  143  e  144
          del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  possono
          essere collocate in posizione  di  disponibilita'  in  base
          alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e  in
          via   esclusiva   delle   funzioni    commissariali,    ove
          l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza. 
                4. Con decreto del Ministro  dell'interno  di  natura
          non regolamentare, sono individuate le modalita', i criteri
          e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          19 maggio 2000, n. 139. 
                5.  Fermi  restando  i  compensi  spettanti  per   lo
          svolgimento delle attivita' commissariali indicate al comma
          1,  la  mera   assegnazione   al   nucleo   non   determina
          l'attribuzione  di   compensi,   indennita',   gettoni   di
          presenza,  rimborsi  di   spese   o   emolumenti   comunque
          denominati. 
                Art. 32-ter (Nomina del presidente della  Commissione
          per la progressione in carriera  di  cui  all'art.  17  del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139). - 1.  All'art.
          17, comma 1, primo  periodo,  del  decreto  legislativo  19
          maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti
          alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286," sono soppresse.» 
                «Art. 32-sexies (Istituzione del  Centro  Alti  Studi
          del Ministero dell'interno). -  1.  Per  la  valorizzazione
          della cultura istituzionale e professionale  del  personale
          dell'Amministrazione civile dell'interno  e'  istituito  il
          Centro Alti Studi del  Ministero  dell'interno  nell'ambito
          del   Dipartimento   per   le   politiche   del   personale
          dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie     che     opera      presso      la      Sede
          didattico-residenziale,   con   compiti   di    promozione,
          organizzazione e  realizzazione  di  iniziative,  anche  di
          carattere   seminariale,   finalizzate   allo   studio    e
          all'approfondimento dei profili normativi e  amministrativi
          attinenti  all'esercizio  delle  funzioni  e  dei   compiti
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  nonche'   alla
          realizzazione di studi e ricerche  sulle  attribuzioni  del
          Ministero dell'interno. 
                2. Il Centro Alti Studi del  Ministero  dell'interno,
          fermi restando la dotazione organica e il  contingente  dei
          prefetti collocati a disposizione ai sensi della  normativa
          vigente, e' presieduto da  un  prefetto,  con  funzioni  di
          presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un
          comitato scientifico  i  cui  componenti  sono  scelti  fra
          rappresentanti  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,
          docenti   universitari    ed    esperti    in    discipline
          amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al
          presidente e ai componenti degli organi di cui  al  periodo
          precedente  non  spetta  la  corresponsione  di   compensi,
          rimborsi  di  spese,  emolumenti  o  gettoni  di   presenza
          comunque denominati. Il Centro  Alti  Studi  del  Ministero
          dell'interno  non  costituisce  articolazione  di   livello
          dirigenziale del Ministero dell'interno. 
                3. Per  le  spese  di  promozione,  organizzazione  e
          realizzazione   di   iniziative,   anche    di    carattere
          seminariale, nonche' realizzazione di studi e ricerche,  e'
          autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a  decorrere  dal
          2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          utilizzo   delle   risorse   destinate   alle   spese    di
          funzionamento della Sede didattico-residenziale di  cui  al
          comma 1. 
                4.  Fatto  salvo  quanto  disposto   dal   comma   3,
          all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti) pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio decreto 12  luglio  1934,  n.  1214  ,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'articolo 1  della  legge  21
          marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si  pronuncia
          in ogni caso in cui insorge il dissenso  tra  i  competenti
          magistrati circa la  legittimita'  di  atti.  Del  collegio
          viene chiamato a far  parte  in  qualita'  di  relatore  il
          magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per l'argomento degli articoli 14  e  15  del  citato
          decreto  30  luglio  1999,  n.  300,  vedi  nelle  note  in
          premessa.