DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 30-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 143. 
(Scioglimento dei  consigli  comunali  e  provinciali  conseguente  a
       fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo 
mafioso o similare. Responsabilita' dei dirigenti e dipendenti). 
 
  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e
provinciali sono sciolti quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
effettuati a norma dell'articolo  59,  comma  7,  emergono  concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti  con
la  criminalita'  organizzata  di  tipo  mafioso  o  similare   degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero  su  forme  di
condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione  del
procedimento di formazione della volonta' degli  organi  elettivi  ed
amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialita'
delle amministrazioni comunali e  provinciali,  nonche'  il  regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali
da arrecare  grave  e  perdurante  pregiudizio  per  lo  stato  della
sicurezza pubblica. 
  2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi  di  cui  al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale  o  provinciale,
al direttore  generale,  ai  dirigenti  ed  ai  dipendenti  dell'ente
locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni  opportuno
accertamento,  di   norma   promuovendo   l'accesso   presso   l'ente
interessato.  In  tal  caso,  il  prefetto  nomina  una   commissione
d'indagine,   composta   da    tre    funzionari    della    pubblica
amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di  accesso  e
di  accertamento  di  cui  e'  titolare  per  delega   del   Ministro
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo   2,   comma   2-quater,   del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi  dalla  data  di
accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore  periodo  massimo  di
tre mesi, la commissione  termina  gli  accertamenti  e  rassegna  al
prefetto le proprie conclusioni. 
  3. Entro il termine di quarantacinque  giorni  dal  deposito  delle
conclusioni  della  commissione  d'indagine,  ovvero   quando   abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero
in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento  degli  organi
amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,  sentito   il   comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica  integrato  con  la
partecipazione  del  procuratore  della  Repubblica  competente   per
territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella  quale
si da' conto della eventuale sussistenza degli  elementi  di  cui  al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale  o  provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. 
Nella relazione sono, altresi', indicati gli appalti, i contratti e i
servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con
la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o
da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per  i  fatti  oggetto
degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi  connessi
sia  pendente  procedimento  penale,  il  prefetto  puo'   richiedere
preventivamente  informazioni   al   procuratore   della   Repubblica
competente, il quale,  in  deroga  all'articolo  329  del  codice  di
procedura penale, comunica tutte  le  informazioni  che  non  ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.((112)) 
  4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi  dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed e'  immediatamente
trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
in  modo  analitico  le  anomalie  riscontrate  ed  i   provvedimenti
necessari per rimuovere tempestivamente  gli  effetti  piu'  gravi  e
pregiudizievoli  per  l'interesse  pubblico;  la   proposta   indica,
altresi', gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che
hanno dato causa allo scioglimento.  Lo  scioglimento  del  consiglio
comunale  o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente
delle rispettive giunte e di ogni altro  incarico  comunque  connesso
alle cariche ricoperte, anche se diversamente  disposto  dalle  leggi
vigenti in  materia  di  ordinamento  e  funzionamento  degli  organi
predetti.((112)) 
  5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento,  qualora
la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di  cui
al comma 1 con riferimento al segretario comunale o  provinciale,  al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a  qualunque  titolo
dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su  proposta
del prefetto, e' adottato ogni  provvedimento  utile  a  far  cessare
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la
vita   amministrativa   dell'ente,   ivi   inclusa   la   sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero  la  sua  destinazione  ad  altro
ufficio o altra  mansione  con  obbligo  di  avvio  del  procedimento
disciplinare da parte dell'autorita' competente. 
  6.  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto   di
scioglimento  sono  risolti  di  diritto   gli   incarichi   di   cui
all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore  dei  conti  e  i
rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e  continuativa
che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di  cui
all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
  7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento
o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma  5,  il  Ministro
dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione  della  relazione  di
cui al  comma  3,  emana  comunque  un  decreto  di  conclusione  del
procedimento  in  cui  da'  conto  degli  esiti   dell'attivita'   di
accertamento. Le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti  emessi
in  caso  di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con  proprio
decreto. 
  7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione  del
prefetto emergano, riguardo ad uno  o  piu'  settori  amministrativi,
situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate,  tali
da determinare un'alterazione delle procedure e da  compromettere  il
buon andamento e l'imparzialita'  delle  amministrazioni  comunali  o
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi  ad  esse
affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze  dell'accesso,  al
fine di far cessare le situazioni riscontrate e  di  ricondurre  alla
normalita' l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,  fatti
salvi i profili di  rilevanza  penale,  i  prioritari  interventi  di
risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione  di  un
termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni  utile  supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
il  termine  fissato,  il  prefetto  assegna  all'ente  un  ulteriore
termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto  il
quale    si    sostituisce,    mediante    commissario    ad    acta,
all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli  enti  locali
provvedono con le risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci. (104) 
  8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,  univoci  e
rilevanti elementi su collegamenti tra singoli  amministratori  e  la
criminalita' organizzata di tipo mafioso,  il  Ministro  dell'interno
trasmette la relazione di cui al comma  3  all'autorita'  giudiziaria
competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure  di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
  9.  Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale.  Al  decreto  sono  allegate  la  proposta  del   Ministro
dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio  dei
ministri  disponga  di  mantenere  la  riservatezza  su  parti  della
proposta o della relazione nei casi in cui  lo  ritenga  strettamente
necessario. 
  10. Il decreto di scioglimento  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione  alle
Commissioni  parlamentari  competenti,  al  fine  di  assicurare   il
regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e   di   buon   andamento
dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi
del presente articolo si svolgono  in  occasione  del  turno  annuale
ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182,  e
successive modificazioni. Nel caso in cui la  scadenza  della  durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,  le  elezioni
si svolgono in un turno straordinario  da  tenersi  in  una  domenica
compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data  delle  elezioni
e' fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata  legge  n.  182  del
1991,  e  successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento   di
proroga della durata dello scioglimento  e'  adottato  non  oltre  il
cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza  della  durata
dello scioglimento stesso, osservando le  procedure  e  le  modalita'
stabilite nel comma 4. 
  11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed  accessoria
eventualmente  prevista,  gli   amministratori   responsabili   delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di  cui  al  presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei
deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento  europeo
nonche'   alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
circoscrizionali, in relazione ai  due  turni  elettorali  successivi
allo  scioglimento  stesso,  qualora  la  loro  incandidabilita'  sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della  dichiarazione
d'incandidabilita' il Ministro dell'interno invia  senza  ritardo  la
proposta di scioglimento di cui al comma 4  al  tribunale  competente
per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi  di  cui  al
comma 1 con riferimento agli amministratori indicati  nella  proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di  cui  al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. 
  12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto,  in
attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla  carica
ricoperta,  nonche'  da  ogni  altro  incarico  ad   essa   connesso,
assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente  mediante  invio
di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.((112)) 
  13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli  organi,  a  norma
del presente articolo, quando sussistono le condizioni  indicate  nel
comma 1, ancorche' ricorrano  le  situazioni  previste  dall'articolo
141. 
 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20  giugno  -
24 luglio 2019, n. 195 (in  G.U.  1ª  s.s.  31/07/2019,  n.  31),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 1  del
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L.  1
dicembre 2018, n. 132, (che ha introdotto il comma 7-bis al  presente
articolo). 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 107, comma 10,  alinea
e lettere b),  c)  e  d))  che  "In  considerazione  dello  stato  di
emergenza nazionale connessa  alla  diffusione  del  virus  COVID-19,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli  141,  comma
7, e 143, commi 3, 4  e  12,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal  1°  settembre
al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue: 
  [...] 
  b) il termine di cui all'articolo  143,  comma  3,  e'  fissato  in
novanta giorni; 
  c) il termine di cui all'articolo  143,  comma  4,  e'  fissato  in
centoventi giorni; 
  d) il termine di cui all'articolo 143,  comma  12,  e'  fissato  in
novanta giorni".