LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore della legge: 15-01-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
         Norme in materia di controllo della Corte dei conti 
 
  1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si
esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: 
    a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio
dei Ministri; 
    b) atti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  atti  dei
Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche,  il
conferimento di incarichi di funzioni  dirigenziali  e  le  direttive
generali  per  l'indirizzo   e   per   lo   svolgimento   dell'azione
amministrativa; 
    c) atti normativi a rilevanza  esterna,  atti  di  programmazione
comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; 
    c-bis)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  14  AGOSTO  2013,  N.   93,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119; 
    d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di  riparto  o
assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di
cui alle lettere b) e c); 
    e) IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA. 
    f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del  patrimonio
immobiliare; 
    f-bis) atti e contratti di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni; 
    f-ter) atti e contratti concernenti studi  e  consulenze  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    g) decreti che approvano contratti  delle  amministrazioni  dello
Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo , ad
eccezione  di  quelli  per  i  quali   ricorra   l'ipotesi   prevista
dall'ultimo commi dell'articolo 19  del  regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al  valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle
procedure di aggiudicazione dei  contratti  stessi;  altri  contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; 
    h)  decreti  di  variazione  del   bilancio   dello   Stato,   di
accertamento dei residui e di assenso preventivo  del  Ministero  del
tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; 
    i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del
Ministro; 
    l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda  di
sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte  dei
conti  deliberi  di  assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a
controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
  1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e  f-ter)  del
comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del  controllo
di legittimita'. 
  2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo  acquistano
efficacia se il  competente  ufficio  di  controllo  non  ne  rimetta
l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta  giorni  dal
ricevimento.  Il  termine  e'  interrotto   se   l'ufficio   richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni
dal  ricevimento  delle  controdeduzioni   dell'amministrazione,   il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta  l'esame
alla sezione del controllo. La sezione  del  controllo  si  pronuncia
sulla  conformita'  a  legge  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo  degli  elementi
richiesti  con  ordinanza  istruttoria.  Decorso  questo  termine   i
provvedimenti divengono esecutivi.  PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  24
NOVEMBRE 2000, N. 340. (3) (21) 
  3.  Le  sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti   possono,   con
deliberazione  motivata,  stabilire  che  singoli  atti  di  notevole
rilievo finanziario, individuati  per  categorie  ed  amministrazioni
statali, siano  sottoposti  all'esame  della  Corte  per  un  periodo
determinato. La Corte puo'  chiedere  il  riesame  degli  atti  entro
quindici   giorni   dalla   loro   ricezione,    ferma    rimanendone
l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli  atti  adottati  a
seguito  del  riesame  alla  Corte  dei   conti,   che   ove   rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
  4. La Corte dei conti svolge,  anche  in  corso  di  esercizio,  il
controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del  patrimonio
delle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  sulle   gestioni   fuori
bilancio e sui  fondi  di  provenienza  comunitaria,  verificando  la
legittimita'  e   la   regolarita'   delle   gestioni,   nonche'   il
funzionamento  dei  controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli,  la  rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi  stabiliti
dalla legge, valutando comparativamente costi,  modi  e  tempi  dello
svolgimento   dell'azione   amministrativa.   La   Corte    definisce
annualmente i programmi e i  criteri  di  riferimento  del  controllo
sulla base delle priorita' previamente  deliberate  dalle  competenti
Commissioni parlamentari a norma dei  rispettivi  regolamenti,  anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di
finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali  o
monocratici, che esercitano funzioni  di  controllo  o  vigilanza  su
amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti
o societa' a prevalente capitale pubblico. 
  5. Nei confronti  delle  amministrazioni  regionali,  il  controllo
della gestione concerne il perseguimento  degli  obiettivi  stabiliti
dalle leggi di principio e di programma. 
  6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al  Parlamento
ed ai  consigli  regionali  sull'esito  del  controllo  eseguito.  Le
relazioni della Corte  sono  altresi'  inviate  alle  amministrazioni
interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento,
le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte  ed
agli organi elettivi , entro sei mesi dalla data di ricevimento della
relazione,le misure conseguenzialmente adottate. ((20)) 
  7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le  disposizioni
di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli  enti  cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni  della  legge
21 marzo 1958, n. 259. Le  relazioni  della  Corte  contengono  anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
  8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al  presente  articolo,
la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  ed
agli organi di controllo interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'
effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453.
Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non  territoriali  il
riesame di atti ritenuti non conformi  a  legge.  Le  amministrazioni
trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame  alla  Corte  dei
conti, che, ove  rilevi  illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo
generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile  con  le
disposizioni della  presente  legge,  la  disciplina  in  materia  di
controlli successivi previsti  dal  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio
1980, n. 312. 
  9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si  applicano,
in quanto compatibili con le disposizioni della  presente  legge,  le
norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla  Corte  dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e succes-
sive modificazioni. 
  10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte
dei conti che la presiede, dai  presidenti  di  sezione  preposti  al
coordinamento e da  tutti  i  magistrati  assegnati  agli  uffici  di
controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei
quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei  conti
e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi  hanno
distinta competenza per  tipologia  di  controllo  o  per  materia  e
deliberano con un  numero  minimo  di  quindici  votanti.  L'adunanza
plenaria e' presieduta dal presidente della Corte  dei  conti  ed  e'
composta dai presidenti di sezione preposti  al  coordinamento  e  da
trentacinque  magistrati   assegnati   a   funzioni   di   controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di  presidenza  in  ragione  di
almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per  ciascuna
delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni  delle  regioni  a
statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano.
L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
  10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria  stabilisce
annualmente i programmi di attivita' e  le  competenze  dei  collegi,
nonche' i criteri per la loro composizione da  parte  del  presidente
della Corte dei conti. 
  11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo
24 del citato testo unico delle leggi  sulla  Corte  dei  conti  come
sostituito dall'articolo 1 della legge 21  marzo  1953,  n.  161,  la
sezione del controllo si pronuncia in ogni caso  in  cui  insorge  il
dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.
Del collegio viene chiamato a far parte in qualita'  di  relatore  il
magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
  12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma  4
operano secondo i previsti programmi annuali, ma  da  questi  possono
temporaneamente discostarsi, per motivate  ragioni,  in  relazione  a
situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi  accertamenti  e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
  13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli  atti  ed  ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia,  mobiliare
e valutaria. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 16 settembre  1999,n.  324,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 12 novembre 1999, n. 424, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Con riguardo  al  procedimento  di  controllo  preventivo  di
legittimita'  della  Corte  dei  conti  sul  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio
1998, n. 230, adottato con decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, i  termini  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  sono  ridotti  ad  un
terzo". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 41, comma 5) che
"Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al  controllo
preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3,
comma  2,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.   20   e   successive
modificazioni, sono ridotti di un terzo." 
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AGGIORNAMENTO 20 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 7,  comma  7)  che
"La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente,  al  Parlamento
sullo stato di attuazione del  PNRR,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20".