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DECRETO-LEGGE 15 novembre 1993, n. 453

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 (in G.U. 14/01/1994, n.10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
Testo in vigore dal:  22-12-1996
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Art. 2

Pubblico ministero presso la Corte dei conti
1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale.
2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale.
3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
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4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma
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